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VISITE FISCALI PER MALATTIA. FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ PER CONTROLLO

Quando possono essere effettuate le visite fiscali?


Capita spesso che un dipendente si assenti per malattia ed è qui che entra in campo la tanto temuta visita fiscale.


Innanzitutto, da chi può essere richiesta? La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro già dal primo giorno di assenza per malattia del dipendente tramite l’utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’Inps, che provvederà all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati alle visite fiscali domiciliari.

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS



Ma quando possono essere effettuate? Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in vicinanza delle giornate festive o di riposo settimanale, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 09:00 alle 13:00 per la mattina e dalle ore 15:00 alle 18:00 per il pomeriggio (dipendenti pubbliche amministrazioni).


Chi sono gli esclusi dall’obbligo di reperibilità? Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.


In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.

Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantire la conoscibilità da parte del destinatario.



di CLAUDIO CASTAGNA


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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