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Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado (NOTA MIM)

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Il Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso apposita Nota del 23 Gennaio 2025 N. 2867, fornisce apposite indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria...


Il Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso apposita Nota del 23 Gennaio 2025 N. 2867, fornisce apposite indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

IL QUADRO NORMATIVO

Come è noto, la legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici

differenziati”, è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. La citata legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha, altresì, rinviato ad una ordinanza ministeriale la definizione delle modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, espressa

attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nonché per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Tali modalità sono disciplinate con l’ordinanza ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 20.01.2025 con n. 92, che viene trasmessa in allegato alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione.


Con la presente nota si forniscono, pertanto, indicazioni utili al fine di definire i criteri di valutazione da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) in

coerenza con le novità introdotte dalla normativa. Si evidenzia che la legge dispone che le nuove modalità di valutazione abbiano decorrenza dall’anno scolastico in corso. Tuttavia, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di apportare le necessarie modifiche ai criteri di valutazione già definiti nel PTOF, di adeguare i registri elettronici e i documenti di valutazione sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado e di fornire alle famiglie degli alunni opportuna informazione sulle novità introdotte dalla norma, l’ordinanza ministeriale n. 3/2025 prevede che le nuove modalità di valutazione siano applicate a partire dall’ultimo

periodo dell’anno scolastico 2024/2025 definito in base all’autonoma determinazione di ciascuna istituzione scolastica (trimestre, quadrimestre o pentamestre). Dal medesimo periodo didattico cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 e alle relative Linee guida.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

L’ordinanza ministeriale rammenta, preliminarmente, la prospettiva formativa e di miglioramento continuo del processo formativo e dei risultati di apprendimento degli alunni. Richiamando quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, si afferma che la valutazione documenta lo sviluppo dell’identità

personale dell’alunno e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo, insieme alla valutazione del processo formativo, al graduale raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo in coerenza con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto. Viene, pertanto, sottolineata l’ottica della valutazione per l’apprendimento, che utilizza le informazioni rilevate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento in una prospettiva di

personalizzazione e valorizzazione dei talenti. Le nuove disposizioni intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall’ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 del d.lgs. 62/2017 per l’ammissione alla classe successiva o alla prima classe di scuola secondaria di primo grado.

Si ricorda che la non ammissione è disposta all’unanimità dai docenti della classe solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti da collegio dei docenti. In ogni caso, tenuto conto del valore formativo della valutazione, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni le specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti che adotta nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, anche per personalizzare i percorsi e far emergere i talenti di ciascuno.

Al fine di rendere chiara, trasparente e comprensibile la valutazione degli apprendimenti, l’Allegato A all’ordinanza descrive i sei giudizi sintetici, tenendo in considerazione diverse aree, quali la padronanza e l’utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l’uso del linguaggio specifico, l’autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale. Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall’articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso (es. attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione),

tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell’offerta formativa. Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici. Fermo restando che la valutazione periodica e finale espressa in giudizi sintetici è riferita a ciascuna disciplina di studio nella sua interezza, ogni istituzione scolastica ha la facoltà di inserire nel documento di valutazione i principali obiettivi disciplinari, rendendo più esplicita e funzionale la correlazione con la progettazione

di classe. Si intende, in questo modo, confermare e valorizzare il lavoro delle istituzioni scolastiche nell’individuare e inserire nel PTOF gli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazione periodica e finale per ogni classe e ogni disciplina, ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. A puro titolo esemplificativo, si riportano nella Scheda allegata alla presente nota alcune possibili impostazioni del documento di valutazione che possono essere utilizzate secondo modalità individuate dalle singole istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia.


Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito). Per la valutazione degli alunni con disabilità o con

disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

Per quanto riguarda la valutazione in itinere, sono affidate ai singoli docenti le modalità di raccolta degli elementi maggiormente significativi ai fini delle valutazioni periodiche e finali, tali da restituire in modo comprensibile agli alunni e alle famiglie il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione in itinere, espressa nelle forme

ritenute più opportune, registra il progresso negli apprendimenti degli alunni e consente ai docenti di rimodulare la progettazione curricolare anche ai fini dell’individualizzazione e della personalizzazione dei percorsi.


LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La citata legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell’articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell’intero anno

scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l’applicazione di sanzioni disciplinari. Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell’alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo.

INDICAZIONI FINALI

Considerato che le modifiche normative intervengono, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado, ad anno scolastico già avviato, è opportuno che le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, prestino particolare attenzione a garantire coerenza e continuità tra le valutazioni dell’ultimo periodo didattico e le valutazioni in itinere e periodiche già effettuate. Infine, per una efficace informazione ai genitori sulle novità introdotte, si raccomanda di curare con particolare attenzione le modalità e i tempi della comunicazione scuola-famiglia anche attraverso i consueti canali (riunioni, assemblee di classe, uso eventuale del registro elettronico …).


SCARICA LA NOTA (PDF)


ALLEGATO A O.M. 3/2025 (PDF)


di VALENTINA TROPEA

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