L'ANIEF ha sempre sostenuto che il riconoscimento del servizio militare, anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR è un diritto coerente con i precetti dell'art. 52, comma 2, Cost. e, al tempo stesso, funzionale alla salvaguardia del principio della parità di trattamento
Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sulla questione relativa alla valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) con sentenza n. 3582/2022 ne aveva dichiarato l’’inammissibilità per superamento dei limiti entro i quali nel processo amministrativo è consentita l’’impugnazione collettiva e cumulativa.
L' ANIEF ha sempre sostenuto che il riconoscimento del servizio militare, anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, è un diritto coerente con i precetti dell'art. 52, comma 2, Cost. e, al tempo stesso, funzionale alla salvaguardia del principio della parità di trattamento e di non discriminazione che invece il MIM - perseverando nella sua ostinazione del voler circoscrivere la valutazione del servizio militare e l'attribuzione del relativo punteggio ai soli docenti che erano anche destinatari di incarico di insegnamento ha sempre violato in maniera del tutto arbitraria.
Un gruppo di docenti con il patrocinio dell’Avv. Fortunato Niro, della rete legale Anief, ha quindi impugnato dinanzi al TAR l’ordinanza del Ministero dell’istruzione n. 60 del 2020 che in sede di aggiornamento delle GPS nel 2020 avevano dichiarato di aver prestato il servizio militare o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso all’insegnamento, ma in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica e aspiravano al riconoscimento in termini di punteggio, ai fini di un migliore collocamento nelle graduatorie per le supplenze, del periodo di leva non svolto in costanza di nomina alla stregua di quello svolto in costanza di nomina.
Il Consiglio di Stato ha dunque riformato la sentenza del Tar Lazio affermando dapprima che “a) il ricorso collettivo non ha ad oggetto la distinta posizione in graduatoria di ciascuno, ma l’attribuzione a ciascuno del medesimo punteggio per effetto del servizio militare di leva prestato; b) il bando impugnato presenta immediata lesività in quanto prevede che se il servizio militare di leva non è stato svolto in costanza del rapporto di lavoro, non spetta il medesimo punteggio spettante nel caso in cui il servizio medesimo sia stato prestato in costanza del rapporto di lavoro.
Dunque il bando non riconosce da subito quel punteggio che invece i ricorrenti assumono proprio (così Consiglio di Stato VII n° 3423 del 2 maggio 2022)” e poi, nel merito ha affermato che deve “prevalere l’esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa – contestata nel presente giudizio- che penalizza nell’acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l’indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297del 16 aprile 1994”.
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