Valditara: "Attraverso il primo concorso del Pnrr reclutiamo 23mila docenti precari. Oltre 9mila sono state le nomine di insegnanti di sostegno. Abbiamo anche assunto circa 6mila docenti che hanno ottenuto l’idoneità..."
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito a diverse tematiche riguardanti le assunzioni ed i Concorsi PNRR 1 e PNRR 2, nonché in ordine alla specializzazione sul sostegno ed al potenziamento dell'organico scolastico.
CONCORSI PNRR 1 E PNRR 2: ASSUNZIONI PREVISTE?
DOCENTI DI SOSTEGNO E SPECIALIZZAZIONE
«Innanzitutto ci tengo a sottolineare più in generale gli sforzi sul fronte delle assunzioni. Attraverso il primo concorso del Pnrr reclutiamo 23mila docenti precari. Oltre 9mila sono state le nomine di insegnanti di sostegno. Abbiamo anche assunto circa 6mila docenti che hanno ottenuto l’idoneità nei precedenti concorsi non Pnrr e che senza i nostri provvedimenti avrebbero dovuto rifare i concorsi.
Intendiamo poi specializzare 50mila docenti di sostegno che fino ad oggi insegnano senza una specializzazione. Con l’ultima Finanziaria abbiamo inoltre aumentato i posti di organico di diritto di 2mila unità per i docenti di sostegno. Infine, un’altra novità importante riguarda la continuità didattica: entro i primi di giugno le famiglie potranno chiedere alla scuola di confermare il docente di sostegno precario anche per il prossimo anno se si riterranno soddisfatte dell’attività formativa svolta e del rapporto educativo instaurato con il figlio con disabilità», queste le importantissime dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione e del Merito.
Si ricordi, inoltre, la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, a partire dall’anno scolastico 2025-2026, che prevede il potenziamento dell’organico scolastico con l’assunzione di circa 1.610 nuovi insegnanti di sostegno.
In relazione alla continuità didattica il Ministro Giuseppe Valditara ribadisce che le famiglie potranno chiedere alla scuola di confermare il docente di sostegno precario anche per il prossimo anno se si riterranno soddisfatte dell’attività formativa svolta e del rapporto educativo instaurato con il figlio con disabilità.
A tal fine si ricordi la normativa di riferimento:
Art. 8 D.L. 71/2024
Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 é sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando:
la disponibilità del posto;
il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato;
l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».
2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, é adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.
di VALENTINA TROPEA