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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nella scuola, operazioni per l'a.s. 2024/25. Scheda di approfondimento Cgil

"L’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria possono essere richieste a prescindere dagli esiti della mobilità territoriale/professionale purché in..."



MOBILITÀ ANNUALE

Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla mobilità annuale che consente di prestare servizio in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la titolarità. Due sono le possibilità, che hanno finalità e requisiti diversi:



UTILIZZAZIONE (all’interno della provincia tranne nei casi di esubero) Il personale soprannumerario oppure il personale trasferito d’ufficio perché perdente posto compresi i DSGA a seguito di dimensionamento, nello stesso anno o nei 9 precedenti, può chiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità per un anno e, in subordine, in altra scuola del comune, poi di altri comuni. I docenti titolari di posto comune, se specializzati, accedono su richiesta, all’utilizzazione su sostegno o su indirizzo didattico differenziato. Inoltre, i docenti titolari su posto comune possono chiedere di essere utilizzati sui posti attivati nelle strutture ospedaliere/carcerarie, nell’istruzione per gli adulti e, nella primaria, sui posti di lingua inglese.


ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (provinciale o interprovinciale) Un lavoratore della scuola può prestare servizio per un anno, per ragioni di ricongiungimento familiare o cura, in una scuola più vicina alla residenza del proprio familiare.


DATE E TEMPISTICA

Personale docente (tutti i gradi) dall'11 al 24 luglio 2024 - modalità Istanze OnLine Docenti a tempo determinato finalizzato al ruolo dall'11 al 24 luglio 2024 - modalità cartacea su modello Personale educativo e insegnanti di religione cattolica dall'11 al 24 luglio 2024 - modalità cartacea su modello Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo) dall'8 al 19 luglio 2024 - modalità cartacea su modello.


I modelli cartacei ufficiali sono disponibili sul sito ministeriale a questo indirizzo.


DESTINATARI - PERSONALE DOCENTE

1. L’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria possono essere richieste a prescindere dagli esiti della mobilità territoriale/professionale purché in presenza dei requisiti previsti.

2. L’articolo 1 c.1 prevede l’applicazione del CCNI «al personale docente educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

3. I docenti immessi in ruolo prima dell’a.s. 2023/2024 possono presentare domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria (provinciale e interprovinciale) indipendentemente dai vincoli e dal superamento o meno dell’anno di prova e formazione.

4. I docenti confermati in ruolo nell’a.s. 2023/2024 con retrodatazione giuridica a.s. 2022/2023 non hanno vincoli e seguono il regime antecedente l’attuale applicazione normativa (art.13 comma 5 DLgs 59/2017 che ha modificato l’articolo 399 del DLgs 297/94).

5. I docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/2024 sono assoggettati all’obbligo di permanenza triennale sulla scuola; è comunque consentita l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza.

6. Per l’AP interprovinciale, fanno eccezione le situazioni di deroga.

7. I docenti a tempo determinato a.s. 2023/2024 da procedura straordinaria articolo 59 comma 4 DL 73/2021, compresi i docenti di sostegno articolo 5-ter DL 228/2021, e quelli assunti ai sensi del comma 9-bis, possono accedere all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria dentro la provincia di appartenenza. Per l’AP interprovinciale sono necessarie le deroghe di cui al punto 6. La convalida della domanda è subordinata al superamento del percorso di formazione e prova.

8. I docenti a tempo determinato a.s. 2023/2024 ex legge 74/2023 da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi partecipano alla mobilità annuale nell’ambito della provincia e verso altra provincia solo se rientrano nelle situazioni di deroga e a condizione abbiano superato l’anno di formazione e prova.


LE SITUAZIONI DI DEROGA

L’Intesa recepisce le tutele di cui all’articolo 34 c.8 del CCNL 2019-2021, garantendo la partecipazione alla mobilità annuale, provinciale e interprovinciale, ai docenti in deroga al vincolo triennale. Queste le situazioni: a) genitore di figlio di età inferiore a 12 anni b) coloro che beneficiano di Legge 104/92 articoli 21 e 33 commi 3, 5 e 6 c) chi fruisce di riposi e permessi previsti dall’articolo 42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) nel previsto ordine di priorità d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’articolo 2 commi 2 e 3 della Legge 118/1971 (*). Nei casi b-c-d) gli interessati devono allegare la documentazione e/o la certificazione comprovante la specifica situazione legittimante. Lo stato di disabilità/invalidità va certificato dalla commissione medica e/o rilasciato (Mobilità - OM 30 art.4 c.27).




NOVITÀ DELL’INTESA DEL 27 GIUGNO 2024

Per i docenti vincolati che beneficiano di permessi mensili di assistenza e chiedono il ricongiungimento al coniuge/parte civile, parente o affine con disabilità grave (articolo 33 commi 3 e 5 legge 104/92) non è richiesto il requisito della convivenza in deroga all’articolo 7 comma 1 del CCNI. Questo ai fini della domanda, ma per beneficiare della precedenza, come per tutti, la convivenza con coniuge/parente/affine disabile è condizione necessaria ai sensi del combinato disposto art.7 c.1 e art.8 c.1 punto IV. La lavoratrice vittima di violenza e inserita nei percorsi di protezione accede alla mobilità annuale verso una provincia o un comune (distretto sub-comunale) diverso da quello di residenza, oppure anche nello stesso comune se la violenza è riconducibile a luogo di lavoro.


LE SITUAZIONI DI DEROGA - SOPRANNUMERARI

Una ulteriore deroga è stata disposta per i docenti assunti a tempo determinato a.s. 2023/2024 da procedura ex DL 44/2023, dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, che sono stati «trasferiti d’ufficio» su un’altra scuola della provincia. Partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti-posto, secondo quanto previsto dal CCNI per tutti gli altri docenti, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. Possono presentare la domanda di utilizzazione chiedendo come prima preferenza la scuola di ex nomina (i docenti di sostegno hanno alte probabilità di rientro, visto l’incremento dei posti in deroga) oppure di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.


DESTINATARI - PERSONALE ATA

1. Il riferimento continua ad essere il CCNI 2019-2022 con le disposizioni di cui alla nota operativa

2. Tutto il personale ATA a tempo indeterminato può presentare domanda secondo le disposizioni contenute nel CCNI prorogato per l’a.s.2024/2025.

3. Rientrano tra i destinatari dell’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale anche i collaboratori scolastici ex LSU assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale limitatamente alle disponibilità di spezzoni non inferiori all’orario di servizio.

4. I DSGA partecipano alla mobilità annuale secondo le regole generali: possono presentare domanda di utilizzazione se perdenti posto o ex perdenti posto, oppure di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare.



UTILIZZAZIONE SU POSTI NON COPERTI DI DSGA

• È una importante novità di modifica del testo, in cui l’articolo 1 comma 10 dell’Intesa va a sostituire il precedente articolo 14 del CCNI.

• Riguarda la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico fatto salvo l’accantonamento destinato alle procedure concorsuali per la progressione dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

• Una volta determinato il quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni, l’Ambito Territoriale conferisce l’incarico di svolgimento di mansioni superiori/DSGA seguendo l’ordine di priorità stabilito nella trattativa nazionale.

• L’ordine non è modificabile dagli accordi regionali (CIR).

• Nessuna assegnazione può prescindere dalla volontarietà (tranne l’eventuale collocazione di DSGA in esubero).



L’ORDINE DI PRIORITÀ

a) Funzionari, inquadrati nel ruolo di DSGA secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;

b) funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto MIM-OO.SS;

c) assistenti amministrativi inseriti nella graduatoria regionale relativa alla procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

d) assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area, oppure con diploma di scuola secondaria di II grado ed almeno 10 anni di esperienza;

e) personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per chi è in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione;

f) personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.


SINTESI DELL’INTESA DEL 27 GIUGNO 2024

1. Per l’a.s. 2024/2025, continuano ad essere applicate le disposizioni del CCNI 2019-2022 con le modifiche/precisazioni previste dall’Intesa. 2. I docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/2024 articolo 5 DL 44/2023 possono accedere ai movimenti se rientrano nelle categorie tutelate. La loro domanda è trattata dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza di cui all’allegato 1 del CCNI. 3. La pubblicazione delle graduatorie riguardanti gli elenchi degli aspiranti e la valutazione delle domande è obbligatoria e deve recare l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto dei dati sensibili. 4. Con la modifica apportata all’articolo 33 c.3 legge 104/92 che ha visto l’eliminazione del referente unico all’assistenza, le precedenze sono riferite a tutti i possibili beneficiari indicati nel CCNI senza più fare riferimento al criterio dell’unicità. 5. Per l’anzianità di servizio dei docenti continua a trovare applicazione il previgente computo della ricostruzione di carriera.


UTILIZZAZIONE DOCENTI - REQUISITI

Possono presentare domanda:

  • I docenti dichiarati in soprannumero rispetto all’organico della scuola di titolarità.

  • I docenti che si trovano in situazione di esubero provinciale o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva.

  • I docenti trasferiti a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non hanno presentato la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2016/2017 e successivi) e che abbiano chiesto, ciascun anno, il trasferimento nella ex scuola di titolarità.

  • I docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’articolo 7 del CCNI mobilità 2022-2025, non soddisfatti nelle preferenze.

  • I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione.

  • I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso dello specifico titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno o su indirizzo didattico differenziato, nello stesso grado di scuola.

  • I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti presso le strutture ospedaliere o istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).

  • I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.

  • I docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono l’utilizzazione nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.

  • Gli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.

  • Il personale ITP in esubero che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali.

  • Gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.



UTILIZZAZIONE ATA - REQUISITI

Può presentare domanda:

  • il personale ATA in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi i DSGA

  • il personale ATA trasferito a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non ha presentato la domanda) in quanto soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2016/2017 e successivi)

  • il personale ATA restituito ai ruoli e alle qualifiche di provenienza ai sensi dell’articolo 38 del CCNI mobilità 2022-2025 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda

  • il DSGA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza

  • il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, che svolge mansioni di altro profilo comunque coerente

  • il personale ATA senza sede definitiva

  • il personale ATA assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2023, trasferito d’ufficio

  • il personale ATA in esubero che abbia superato o stia frequentando i corsi di riconversione professionale

  • il personale ATA proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero

  • il DSGA che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità

  • il personale ATA già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito di dimensionamento, sono confluiti in istituzioni scolastiche di comune diverso.


UTILIZZAZIONE ATA - ex LSU

Il personale ATA ex LSU internalizzato, che ha avuto la trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno (individuato con causale G7 - articolo 58 c.5 DL 69/13 - articolo 1 c.964 Legge 178/20) può accedere, come tutti, all’utilizzazione se trasferito d’ufficio in quanto soprannumerario nella scuola di ex-titolarità. La presentazione della domanda è in modalità cartacea su modello ministeriale da effettuarsi nei termini previsti.


ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

È necessario il requisito del ricongiungimento con (in alternativa):

  • il figlio;

  • il coniuge / parte unione civile / convivente di fatto (articolo 1 commi 36 e 37 Legge 76/16) o altri parenti / affini, purché conviventi «stabili» (stesso indirizzo e numero civico);

  • il genitore Oppure per motivi di grave esigenze di salute del richiedente.


L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune. Fanno eccezione i beneficiari di precedenza articoli 8 e 18 del CCNI, solo nei comuni suddivisi in distretti subcomunali. L’assegnazione provvisoria si chiede all’interno della provincia di titolarità oppure verso una sola provincia.


ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - Indicazione del comune

Il codice sintetico del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento/esigenze di salute, deve essere indicato obbligatoriamente per primo (può essere preceduto da preferenze puntuali di scuole all’interno del comune) quando si intendono indicare preferenze per altri comuni o scuole di essi (CCNI articolo 7 c.8 articolo 17 c.4). L’indicazione sintetica è obbligatoria anche nel caso vi sia una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) non annulla la domanda, ma la limita esclusivamente alle sedi del comune di ricongiungimento e alla stessa tipologia di posto/classe di concorso.


ASSEGNAZIONE PROVVISORIA Docenti - effettuazione dei movimenti

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per la classe di concorso di titolarità e, in subordine, verso altre classi di concorso o tipologia di posti per i quali si possiede l’abilitazione e/o la specializzazione. L’assegnazione provvisoria verso un altro grado di istruzione è consentita solo se il docente ha ottenuto la conferma nel ruolo di appartenenza. Pena l’annullamento è necessario sempre spuntare la tipologia di attuale titolarità che rappresenta il primo movimento preso in esame. Rimane fermo il vincolo quinquennale su sostegno, posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato.



È disposta con le seguenti modalità:

  • l’assegnazione provvisoria per lo stesso grado, classe di concorso/tipologia di posto precede quella tra titolari di classi di concorso/tipologia di posto o gradi diversi;

  • le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richieste diverse da quella di appartenenza.

  • Il docente beneficiario di precedenza di cui all’articolo 8 viene trattato con priorità nell’ordine previsto nella sequenza operativa.


PRECEDENZE Docenti art.8 - ATA art.18

1. Per partecipare ai movimenti con precedenza è obbligatorio indicare per esteso il codice del comune di beneficio/assistenza/cura (o distretto subcomunale) qualora, successivamente, si richiedano sedi relative ad altro comune (salvo in alcuni casi).

2. Quanto sopra non è scritto in riferimento al personale articolo 21 legge 104/92, a differenza di quanto prevede il CCNI mobilità.

3. Non è scritto nemmeno per le precedenze dei genitori con figli fino a 12 anni nel paragrafo IV lett. l)-m).

4. Affinché la domanda sia compilata correttamente, il codice-comune va inserito anche nel caso di comuni con una sola istituzione scolastica.


- Gravi motivi di salute (personale non-vedente e emodializzato)

- Personale trasferito d’ufficio richiedente il rientro nella ex-scuola di titolarità

- Legge 104/92 o esigenze di particolari cure continuative

- Assistenza al disabile in situazione di gravità

- Genitore con figlio/a fino a 6 anni e (solo nell’interprovinciale) >6 fino a 12 anni

- Personale dichiarato inidoneo che chiede l’utilizzazione nella ex-scuola di titolarità

- Coniuge convivente di militare/diplomatico/prefetto trasferito d’autorità

- Espletamento di un mandato amministrativo

- Rientro dall’aspettativa sindacale.


La certificazione attestante la situazione di gravità del soggetto disabile (articolo 3 comma 3 Legge 104/92) da assistere può anche essere “rivedibile” purché la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico.


PRECEDENZE PERSONALI E DI ASSISTENZA

Le precedenze personali per disabilità o particolari cure continuative hanno disposizioni diverse da quelle di assistenza.


  • Personale articolo 21 legge 104/92 Beneficia di precedenza senza condizioni.

  • Personale (non necessariamente disabile) con gravi patologie e cure continuative Il diritto si esercita esprimendo preferenza verso una scuola del comune di cura, oppure l’intero comune (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni).

  • Personale articolo 33 c.6 legge 104/92 Il diritto si esercita esprimendo preferenza verso una scuola del comune di residenza, oppure l’intero comune (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni). Diversamente la domanda non viene annullata, ma valutata senza nessuna precedenza su tutte le sedi indicate.

  • Personale articolo 33 comma 5 e 7 lett. g) genitore/adottante/tutore legale lett. h) coniuge/unione civile/convivente di fatto (Legge 76/16) lett. i) figlio/a lett. l) lavoratrici madri/padri con figli fino a 6 anni di età lett. m) lavoratrici madri/padri con figli da 6 a 12 anni di età (solo AP interprovinciali) lett. n) parente/affine fino al terzo grado.

In relazione alle lett. g)-h)-i)-n) Sono decaduti i requisiti di esclusività all’assistenza e, pertanto, non sussistono obblighi di autodichiarazione circa l’essere referente unico. Il diritto si esercita esprimendo preferenza verso una scuola del comune di assistenza, oppure l’intero comune (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni). Diversamente la domanda non viene annullata, ma valutata senza nessuna precedenza su tutte le sedi indicate.



LA CONTRATTAZIONE REGIONALE

Determina i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità, distinte in posti dell’organico dell’autonomia, l’adeguamento di tale organico alle effettive esigenze di fatto, i posti in deroga e quelli “non coperti” per normativa e/o istituti contrattuali. Possono essere previste ulteriori forme di utilizzazione al fine di rispondere a specifiche esigenze del territorio, nei limiti delle casistiche previste dal CCNI. In alcuni casi, per i docenti, vengono declinate forme di ottimizzazione-cattedra. La contrattazione regionale decentrata valuta anche misure straordinarie a tutela delle zone già colpite dagli eventi sismici del 2017 in Campania e delle emergenze alluvionali di maggio 2023 nelle province di Emilia Romagna e Marche (Pesaro, Fano e Urbino). Non compete alla contrattazione regionale intervenire sulle assegnazioni provvisorie che restano, come sempre, regolate del contratto nazionale visto che i movimenti riguardano l’intero territorio nazionale.


DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

Utilizzazioni

Dichiarazione personale cumulativa. Non è necessaria altra documentazione in quanto la valutazione dei titoli del personale titolare di cattedra/posto è formulata dalla scuola in cui detto personale presta servizio, ai sensi dell’articolo 1 commi 6 e 7.


Assegnazione provvisoria

Dichiarazione personale cumulativa. Dichiarazione superamento periodo di formazione e prova (docenti a tempo determinato).


Precedenze

È necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni. Rimane fermo l’obbligo di presentare le certificazioni mediche. Nei casi di domanda con modalità online è possibile allegarle in formato file oppure su carta (alla scuola di servizio), seguendo quanto disposto all’articolo 4 della OM mobilità 30/2024.


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Si possono indicare al massimo:

• 20 preferenze - docenti scuola infanzia e primaria

• 15 preferenze - docenti scuola secondaria di I e II grado

• 7 preferenze - personale educativo

• 15 preferenze - personale ATA.



Le preferenze sono esprimibili tramite i codici di: scuola, comune, distretto (o distretto subcomunale), provincia. Le domande con procedura online vanno inoltrate, entro le previste scadenze, tramite l’accesso a Istanze Online “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” con le credenziali digitali SPID/CIE. Per quelle in formato cartaceo, nei medesimi termini di scadenza, si utilizzano i moduli predisposti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul proprio sito. Le domande cartacee devono essere indirizzate all’Ufficio Scolastico della provincia di titolarità. Per destinazione ad altra provincia le domande vanno indirizzate direttamente all’Ufficio Scolastico della provincia richiesta; l’UST di titolarità ne sarà informato per conoscenza (articolo 9 comma 5 e articolo 19 comma 3). Le domande dei docenti neoassunti a tempo determinato sono presentate su specifico modello cartaceo, differenziato per grado di scuola, disponibile sul sito del ministero nell’apposita sezione. Le domande degli insegnanti di religione cattolica (Mod. UR1 e UR2) sono presentate in cartaceo alle Direzioni Regionali competenti in cui è ubicata la Diocesi richiesta.


PUNTEGGI UTILIZZAZIONI

Si considerano i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. Nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso. Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica precedente di almeno tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Nel caso di ricongiungimento a coniuge/parte civile/convivente trasferito per lavoro, si prescinde dall’iscrizione anagrafica. L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano i movimenti. In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica



PUNTEGGI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Il punteggio previsto per il ricongiungimento al genitore è attribuito solo nel caso abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Si considera il 31 dicembre anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni. Nel caso di ricongiungimento al genitore di età inferiore a 65 anni, è fatto salvo il requisito ma non l’attribuzione del punteggio. Quindi l’assegnazione provvisoria è disposta con punti zero. La tabella di riferimento è nel CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019-2022:

• per il personale docente ed educativo - Allegato 3

• per il personale ATA - Allegato 5.




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di ISABELLA CASTAGNA




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