In fase di completamento sono le procedure che riguardano le attribuzioni degli incarichi alle supplenze da GPS di prima fascia ed elenco aggiuntivo per il ruolo. Senza dubbi, dai primi dati, il numero di supplenze soddisfa i posti di sostegno per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre il numero per quanto riguarda le assunzioni sui posti comuni, altrettanto per il vincolo delle tre annualità di servizio prestato nelle scuole statali con posto comune negli ultimi dieci anni non è alto. La supplenza rivolta al ruolo prevede:nell’art 59, comma 6 “Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7”. Nell’articolo 59, comma 7 il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente, mentre la prova disciplinare
è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una
commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. Nell’art 59, comma 8 in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 202. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporterà la reiterazione dell’anno di prova. Ai docenti che otterranno l’assegnazione dell’incarico a TD verrà precluso il conferimento delle supplenze. Nel momento in cui dovesse presentarsi una rinuncia, ci sarà la possibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa avvenga entro la data riportata dall’ufficio competente.