Supplenze docenti 2024: Gli Uffici Scolastici pubblicano delle Note per fornire gli opportuni chiarimenti in merito: i motivi di reclamo sono principalmente...
Supplenze docenti a. s. 2024/2025: a seguito delle Nomine a tempo determinato da GAE/GPS si dà riscontro ai primi reclami ed alle prime diffide.
Gli Uffici Scolastici pubblicano delle Note per fornire gli opportuni chiarimenti in merito: in particolar modo spiegano come funziona l'algoritmo.
ECCO I MOTIVI DI RECLAMO
I motivi di reclamo sono principalmente due:
1) l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
2) l’aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.
ABRUZZO
Teramo: ecco le riserve
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
Ancona: Riscontro a reclami
MOLISE
PIEMONTE
Alessandria: Chiarimenti nomine GPS
Biella: Riscontro ai reclami
Novara: Riscontro a segnalazioni e reclami pervenuti su esiti turni di nomina GPS
PUGLIA
SICILIA
Messina: Riscontro a diffide e reclami
TOSCANA
VENETO
ALGORITMO: SCOPRIAMO ASSIEME COME FUNZIONA
"Il sistema informatico, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato nessuna delle sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, considera il candidato rinunciatario e non gli attribuirà alcuna nomina per quella classe di concorso per l’intero anno scolastico in corso ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024. Nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”.
Il sistema informatico ripartirà infatti dall’ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024 che qui si riporta per maggior evidenza: L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. Per maggiore chiarezza, si riporta un esempio esplicativo: se all’esito della prima fase di nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo, per la classe di concorso A022, il sistema informativo si è arrestato al candidato X, in posizione 1150, alla seconda fase ripartirà dal candidato X, in posizione 1151, senza riconsiderare le domande dei candidati già “superati”.
Le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento. Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo rispetto alle casistiche, non potranno essere assegnate cattedre orario esterne (COE) con completamento in comune diverso a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale.
ECCO LE RISERVE PREVISTE DALL'0RDINANZA MINISTERIALE N.88/2024
Si possono verificare due ipotesi:
➢ il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze;
➢ il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera prioritaria rispetto agli altri candidati.
NOMINE SU SOSTEGNO
L'Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia espressamente ribadisce: "Si chiede, nel caso di perplessità di esclusione dalle nomine su sostegno e verifica dei punteggi dei candidati, di considerare nel bollettino se la nomina è effettuata dalla graduatoria di sostegno o da GUI e, in quest’ultimo caso se GUI prima fascia o GUI seconda fascia, poiché la prima fascia viene elaborata con priorità rispetto alla seconda".
L'Ufficio Scolastico di Grosseto "precisa inoltre che, viste le segnalazioni pervenute al riguardo, la Graduatoria Incrociata per il Sostegno (GUI) prevede una sola fascia nella quale confluiscono per ordine di graduatoria e di punteggio prima i candidati provenienti dalla graduatoria incrociata di I fascia e poi i candidati provenienti dalla graduatoria incrociata di II fascia. Pertanto, il sistema ha proceduto secondo tale criterio e secondo le preferenze espresse".
PREFERENZE C.D. "SINTETICHE"
Occorre, inoltre, un'attenta riflessione ed un opportuno chiarimento in merito ad un altro aspetto rilevante: il caso di chi ha espresso preferenze cd. “sintetiche”, ossia riguardanti l’intero comune, distretto, o Provincia. Il Sistema assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Istruzione.
Se il candidato nella sua preferenza sintetica ha, ad esempio, indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario.
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