In relazione alle Supplenze da GAE e da GPS occorre porre l'accento sulle conseguenze, e quindi sulle sanzioni, che possono derivare dalla...
In relazione alle Supplenze da GAE e da GPS occorre porre l'accento sulle conseguenze, e quindi sulle sanzioni, che possono derivare dalla mancata presentazione dell'istanza e dalla mancata presa di servizio.
MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
La mancata presentazione dell’istanza (così come stabilito dall'art.12, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024) equivale alla rinuncia al conferimento degli incarichi di supplenza al 31/08 e/o al 30/06 da GAE e GPS per tutte le graduatorie cui l’aspirante ha titolo per tutto l’anno scolastico di riferimento.
Resta salva la possibilità di nomina da graduatoria di istituto per tutte le supplenze (annuali, al termine delle attività didattiche e brevi).
MANCATA INDICAZIONE DI SEDI, CLASSI DI CONCORSO, TIPOLOGIE DI POSTO
In sede di presentazione dell’istanza, la mancata indicazione di una o più sedi/classi di concorso/tipologie di posto equivale a rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse.
Resta salva la possibilità di nomina da graduatoria di istituto per tutte le supplenze (annuali, al termine delle attività didattiche e brevi).
RINUNCIA/ MANCATA PRESA DI SERVIZIO
Così come previsto dall'art.14, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024, gli aspiranti che rinunciano all’assegnazione di una supplenza da GPS e non assumono servizio entro il termine assegnato, perdono il diritto a partecipare ad ulteriori fasi finalizzate all’attribuzione delle supplenze al 31/08 e/o 30/06 da GAE, GPS e in caso di loro esaurimento da GI, per tutte le classi di concorso e i posti di insegnamento di ogni grado di istruzione per l’anno scolastico di riferimento.
Da quest'ultima si differenzia, invece, l’abbandono del servizio che comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali o al termine delle attività didattiche dalle GAE, dalle GPS e, in caso di loro esaurimento, dalle GI, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento per ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie di istituto.
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