Supplenze 2024: Si precisa, in ultimo, che il sistema, una volta processata la posizione di un candidato senza possibilità di conferimento incarico, “non torna indietro”, ma ad ogni...
L'Ufficio Scolastico di Roma, attraverso la Nota N. 41026, in relazione alle nomine a tempo determinato da GAE e GPS 2024/2025 dà riscontro massivo a reclami, diffide, istanze di accesso agli atti.
Si tratta di reclami concernenti 2 diverse casistiche:
La prima, in cui l’aspirante docente lamenta di essere stato superato, in fase di nomina, da altri in posizione inferiore e con punteggio più basso;
la seconda nella quale, invece, reclama avverso il mancato conferimento di incarico a T.D
Per quanto concerne la prima casistica, la motivazione è rappresentata dal fatto che i candidati in posizione inferiore sono titolari di una riserva di legge e, pertanto, destinatari di una determinata quota di posti, e/o beneficiano di una precedenza ai sensi della Legge n. 104/1992, con conseguente diritto alla scelta prioritaria della sede, qualora rientrino nel turno di nomina, in virtù del punteggio posseduto.
Per quanto concerne la seconda casistica, la motivazione è riconducibile alle preferenze espresse nel cd modello INS. Il sistema informatico, infatti, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza di cui sopra, giunto alla posizione del partecipante, assegna l’incarico solo se trova perfetta corrispondenza tra le preferenze, da lui espresse in domanda, e le sedi disponibili e lasciate libere dai candidati che lo precedono. Ne consegue l’impossibilità per lo stesso di ottenere un incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento. A tal ultimo proposito, si rinvia all’art. 12, comma 4, dell’O.M. 16 maggio 2024, n. 88, da intendersi qui integralmente richiamato.
Si precisa, in ultimo, che il sistema, una volta processata la posizione di un candidato senza possibilità di conferimento incarico, “non torna indietro”, ma ad ogni turno di nomina, come del resto accadeva con il meccanismo delle nomine in presenza, riparte dalla posizione successiva a quella dell’ultimo nominato nel precedente bollettino.
Ne deriva che il candidato ricaduto in turno di nomina senza assegnazione di incarico non parteciperà ai successivi turni per la medesima classe di concorso, pur in presenza di disponibilità sopravvenute collimanti con quelle espresse in domanda.
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