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Supplenze 2024/2025, titoli di riserva e nomine: ecco i chiarimenti utili (NOTA)

Supplenze: al riguardo si precisa che i candidati in posizione inferiore beneficiano di riserve previste dall’OM 88/2024...



Viste le numerose segnalazioni pervenute dopo la pubblicazione dei primi bollettini di nomina Alessandria e Asti, si forniscono opportuni chiarimenti in merito all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato conferiti da GPS a docenti con punteggio inferiore e collocati in posizione più bassa in graduatoria.

Al riguardo si precisa che i candidati in posizione inferiore beneficiano di riserve previste dall’OM 88/2024:

• legge 12 marzo 1999 n. 68, (categorie protette) .

• di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, (militare) • n. 66, di cui all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. (servizio civile universale)


I diritti di riserva non possono essere diffusi in rispetto della normativa vigente sulla privacy; ne consegue la presenza degli asterischi accanto ai nominativi negli elenchi pubblicati.


Altra motivazione è da ricercarsi nella modalità di espressione delle preferenze nell'istanza prodotta dal candidato.


Il sistema informativo, infatti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non individua fra le preferenze espresse dal candidato medesimo le sedi risultate libere per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, considera l’aspirante rinunciatario per quella classe di concorso e pertanto egli non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l’intero anno scolastico (art. 12 c. 4 OM 88/2024).


In nessun caso, ovviamente, l’Ufficio può sostituire le preferenze di sede frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa, tenuto conto del principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.


Per il primo turno di nomine - effettuato entro il 31 agosto- e a valere per i successivi, si precisa che, in applicazione sempre dell’art. 12 c. 10 dell’O.M. 88/24, “l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.


La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.


Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al “completamento.”


SCARICA LA NOTA (PDF)



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di VALENTINA TROPEA




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