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SOSTEGNO Corsi INDIRE:"Una INACCETTABILE SCORCIATOIA.Assumere tutti i docenti specializzati e garantire una più equa distribuzione dei posti del TFA sostegno" questa la soluzione per la UIL SCUOLA RUA

Nell'incontro di informativa sindacale sono stati illustrati alle organizzazioni sindacali gli schemi dei due decreti ministeriali relativi all’attivazione dei percorsi di specializzazione su sostegno previsti dagli artt. 6 e 7 del DL 71/2024 (cosiddetti corsi INDIRE)...


Nell'incontro di informativa sindacale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito sono stati illustrati alle organizzazioni sindacali gli schemi dei due decreti ministeriali relativi all’attivazione dei percorsi di specializzazione su sostegno previsti dagli artt. 6 e 7 del DL 71/2024 (cosiddetti corsi INDIRE), destinati ai docenti che hanno tre anni di servizio sulla stessa tipologia di posto o a coloro in possesso di titoli acquisiti all’estero.

Disposizioni comuni ad entrambi i percorsi

Soggetti che attivano i percorsi.

  • Università, autonomamente o in convezione con l’INDIRE

  • INDIRE


Modalità di svolgimento della formazione.

Le attività formative relative agli insegnamenti, ad eccezione del tirocinio ove previsto, si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.

Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento.

Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio è previsto un esame in presenza con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.


Esame finale. I percorsi si concludono con l’esame finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta.


Validità del titolo di specializzazione. Il titolo rilasciato dalle Università, in quanto titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è riconosciuto a tutti gli effetti; il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Percorsi attivati ai sensi dell’art. 6 del dl 71/1024

Destinatari. Docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. L’accesso è riservato ai percorsi relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato.

Crediti richiesti.  Sono previsti 40 CFU per i percorsi erogati dalle Università, 40 crediti formativi afferenti al sistema ECTS (European Credit Transfer System) se attivati da INDIRE. I crediti sono comprensivi dell’esame finale.

Tirocinio. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio già prestato su posto di sostegno.

Priorità in caso di eccedenza delle iscrizioni. Qualora le domande di iscrizione siano eccedenti rispetto ai posti autorizzati, la priorità è assegnata ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane

Durata. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.

Costi. L’importo è determinato nella misura massima di euro 1.500.

Percorsi attivati ai sensi dell’art. 7 del dl 71/1024

Destinatari. Docenti in attesa del riconoscimento del titolo estero da almeno 120 giorni alla data del 1° giugno 2024, o che abbiano pendente un contenzioso dinnanzi al Giudice Amministrativo per la mancata conclusione del suddetto procedimento.

L'iscrizione ai percorsi è subordinata alla contestuale rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento ed ai contenziosi pendenti.

I titoli devono essere acquisiti presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, con il conseguimento di almeno 60 CFU.

Crediti richiesti. Devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio, coloro che non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno di scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio, con il servizio effettivo, coloro i quali hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse.

Nei percorsi erogati dalle Università si tratta di Crediti Formativi Universitari (CFU). Nei percorsi erogati dall’INDIRE i crediti sono afferenti al sistema ECTS (European Credit Transfer System).

I crediti sono comprensivi dell’esame finale

Tirocinio. L’attività di tirocinio, prevista per coloro che non abbiano prestato servizio su sostegno in scuole del sistema nazionale di istruzione, non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione.

Validità del titolo di specializzazione. Il titolo rilasciato dalle Università, in quanto titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è riconosciuto a tutti gli effetti; il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Eccedenza iscrizioni. In caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE. siano eccedenti rispetto ai posti autorizzati, la priorità è assegnata ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane.

Durata. Non è prevista una durata minima.

Costi. L’importo è determinato nella misura massima di euro 1.500 per coloro che devono acquisire 48 crediti, nella misura massima di 900 euro per coloro che devono conseguire 36 crediti.


Per UIL Scuola Rua si tratta di "una inaccettabile scorciatoia. Assumere tutti i docenti specializzati e garantire una più equa distribuzione dei posti del TFA sostegno, questa la soluzione per dare risposte concrete ai docenti ma soprattutto agli alunni con disabilità. Su richiesta delle organizzazioni sindacali è stato richiesto il confronto sul tema che si svolgerà nei prossimi giorni".


"Con questi due provvedimenti, al momento in bozza, il Ministero certifica il grande ritardo nel progettare e affrontare seriamente una questione importante per la scuola italiana come i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, soprattutto a fronte di migliaia di docenti già in possesso del titolo che ad oggi risultano non occupati, mentre sono numerosi gli alunni con disabilità che sono senza docente specializzato.

In nove cicli di TFA, le università italiane hanno specializzato circa 200.000 insegnanti, garantendo una formazione specialistica che è stata in grado di fornire le conoscenze necessarie per supportare gli alunni con disabilità. Dall’altro lato, in otto anni sono raddoppiate le persone che lavorano con contratti a tempo determinato, mentre ogni anno restano vacanti migliaia di posti in organico di diritto e altrettanti in organico di fatto di cui più di 100mila solo sul sostegno.

A fronte di questa situazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è prima intervenuto con un decreto, in via di formalizzazione, in cui si dà alla famiglia dell’alunno disabile la possibilità di poter confermare, per l’anno scolastico successivo, il supplente di sostegno nominato per l’anno scolastico in corso, nella maggior parte dei casi privo di specializzazione. Un metodo che rischia di favorire logiche clientelari e influenzare il consenso, compromettendo l’imparzialità del sistema scolastico statale, garante di laicità, trasparenza e pluralismo e che equivale a trasformare l’istruzione costituzionalmente definita quale funzione essenziale dello Stato, in un servizio a domanda che risponderebbe solo ai desiderata delle famiglie.

Con i provvedimenti presentati oggi in sede di informativa, invece, si chiede di rinunciare a qualsiasi procedura legale al fine di poter partecipare ai corsi che saranno organizzati dalle Università e dall’INDIRE, per chi è in possesso del titolo estero in attesa di riconoscimento, che in molti casi, nel paese di origine, non sono riconosciuti singolarmente per l’insegnamento sul sostegno.

Ciò dimostra che si tratta di un’operazione tesa in primo luogo a salvaguardare l’amministrazione da una mole notevole di contenziosi. La questione della omologazione agli standard dei TFA italiani dei titoli esteri è arcinota. Il Ministero due anni fa, a tal proposito, annunciò che sarebbe stata istituita una task force grazie all’impiego di risorse, con cui si sarebbe agito nell’immediato, per analizzare ogni pratica e dare una riposta celere e puntuale alle oltre 11.000 richieste di riconoscimento dei titoli esteri. Annunci e nient’altro. E non si tratta neanche di un condono (almeno avrebbe potuto avere secondo alcuni punti di vista, non nostri ovviamente, una sua dignità) o di un intento pedagogico, ma solo di una mera questione di opportunità, che determina anche condizioni di risentimento e di frustrazione per coloro che hanno intrapreso un duro corso di studi con il TFA sostegno. Fatto questo che nella scuola non dovrebbe mai verificarsi.

Ma in linea più generale, sosteniamo che tali corsi soprattutto affidati all’INDIRE non garantiscano la stessa formazione dei percorsi universitari del TFA sostegno mettendo in discussione la preparazione dei futuri docenti con il rischio di saturazione di alcune graduatorie GPS con la presenza di centinaia di docenti specializzati, una parte dei quali non è stata nominata su posto di sostegno da GPS e, se non convocata nemmeno da Graduatoria di istituto, è rimasta non occupata.

A tal fine continuiamo a rivendicare altre soluzioni che devono andare alla radice del problema:

– Stabilire un collegamento tra il numero di posti disponibili e il reale fabbisogno a livello nazionale di insegnanti di sostegno per i corsi attivati con il TFA in Italia. Un fabbisogno calcolato dalle singole Università che negli ultimi anni non è mai corrisposto adeguatamente alle necessità dell’intero Paese. Una soluzione che oggi avrebbe posto la nostra scuola in una condizione di sicurezza ed efficienza educativa migliori in termini di diritti degli alunni con disabilità.

– Trasformare l’organico di fatto (al 30/6) in organico di diritto (al 31/8) per stabilizzare migliaia di docenti di sostegno su cattedre ormai consolidate e che rispondono alle vere esigenze delle scuole anche in termini di continuità didattica dell’alunno disabile, anche attingendo dalla 1 fascia delle GPS.

– Garantire il più possibile che gli alunni con disabilità un docente specializzato, come previsto dalla Legge Quadro sulla disabilità 104/92. A tal fine, una volta esaurita la prima fascia sostegno delle GPS della propria provincia, bisogna adottare soluzioni efficaci per assumere insegnanti specializzati da altre province, prima di passare a nominare da seconda fascia GPS o da graduatorie incrociate docenti non specializzati.


Le soluzioni possibili sono:

-La creazione di graduatorie nazionali e/o regionali per gli insegnanti di sostegno, con la possibilità di indicare preferenze su base regionale/nazionale.

– Concedere agli insegnanti specializzati su uno specifico grado di scuola di produrre domanda su posti di sostegno in altri gradi di scuola della stessa provincia, qualora siano esauriti i docenti specializzati, prima di nominare docenti che, pur essendo dello stesso grado in cui vi sia la disponibilità del posto, sono privi di specializzazione", queste le significative considerazioni della UIL Scuola Rua.




di VALENTINA TROPEA

EDUCAZIONE
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