Non di secondaria importanza è la contestazione nel merito posta dai precari specializzati sul sostegno in un comunicato di risposta al Ministro: “Siamo indignati. Abbiamo affrontato anni di formazione rigorosa e costosa per ottenere un titolo...
Nel corso della trasmissione “In altre parole” su La7 dell’8 dicembre scorso, il ministro Valditara ha dichiarato:
“Per la prima volta noi andiamo a stabilizzare in modo significativo docenti che non potevano essere assunti perché non avevano la specializzazione. La gran parte dei docenti precari sono docenti di sostegno. E perché non potevano essere stabilizzati? Perché mancavano le specializzazioni, perché le università non avevano interesse più di tanto a specializzarli e quindi non specializzavano questi docenti. Noi abbiamo, per la prima volta, affidato a INDIRE, che è un ente di ricerca dipendente dal Ministero, il compito di specializzare questi docenti”.
"Ricordiamo al Ministro che secondo il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in osservanza dell’art. 33 della Costituzione (“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”) e in recepimento della Carta Europea dei ricercatori e del Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, ribadisce l’autonomia degli Enti Pubblici di Ricerca.
All’art. 3:
1. Agli Enti è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare.
2. Gli statuti:
a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante;
b) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;
c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;
d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
Il Ministero vigilante è responsabile di verificare, tra le altre cose, (art.2) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.
Ma il decreto pone limiti alla “vigilanza” stessa. Infatti, se da una parte il Ministero è chiamato a indicare gli obiettivi strategici generali e a esercitare un controllo di legittimità e merito su statuti e regolamenti, dall’altra, in bilanciamento, a seguito di eventuali rilievi (art. 4) I competenti organi
deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità.
Se non fosse sufficiente quanto menzionato, ricordiamo al Ministro che le Università e gli EPR non sono alle sue dipendenze né tanto meno sono in concorrenza tra loro, anche perché la loro azione, auspicabilmente sinergica, riguarda ambiti ben definiti e differenti.
Possiamo in questo quadro normativo considerare accettabile tout-court la dichiarazione del Ministro? Probabilmente neanche il Ministro stesso ne è convinto, al punto da commissariare INDIRE per imporre un aggiornamento statutario in merito ai nuovi obiettivi per l’ente, non individuati conformemente a quanto prevede lo stesso D.lgs. 218, al comma 2 dell’art. 6:
1. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il Ministero dell'istruzione università e ricerca, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti vigilati devono tener conto nella propria programmazione.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di Attività di cui all'articolo 7 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati”.
Difficile trovare riscontro di questo processo nelle dichiarazioni e negli atti del Ministro Valditara, ispirato da un’idea dichiarata di “dipendenza” di INDIRE dal suo Ministero. Non risulta, infatti, trovare alcuna fondatezza, né nella programmazione della Ricerca nazionale né nei piani dell’ente, l’incarico di formazione per la specializzazione al sostegno, che è stato invece imposto a INDIRE attraverso l’emendamento dei suoi compiti istituzionali.
Non di secondaria importanza è la contestazione nel merito posta dai precari specializzati sul sostegno in un comunicato di risposta al Ministro: “Siamo indignati. Abbiamo affrontato anni di formazione rigorosa e costosa per ottenere un titolo richiesto dallo Stato, con la promessa di una stabilizzazione mai arrivata. Ora si propongono percorsi semplificati per docenti non specializzati, creando il rischio che chi ha già acquisito le qualifiche resti escluso dal ruolo”.
Sì, perché questa specializzazione affidata all’INDIRE presenta una riduzione cospicua dei crediti formativi necessari al conseguimento della stabilizzazione, come qualche imbarazzante pubblicità di corsi telematici già da mesi anticipa sui social: “TFA Sostegno INDIRE: Metà crediti, metà ore per specializzarsi!”, queste le parole della FLC CGIL.
di VALENTINA TROPEA
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it