Il Tribunale di Milano, attraverso un'apposita Sentenza, ha accertato e dichiarato il diritto di un docente a percepire € 10.453,07 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute...
Il Tribunale di Milano, attraverso un'apposita Sentenza, ha accertato e dichiarato il diritto di una docente a percepire € 10.453,07 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
Il ricorrente ha lamentato che la mancata fruizione delle ferie residue non era riconducibile a una propria scelta consapevole, e, pertanto, ha domandato il ristoro monetario delle giornate non godute.
Il ricorso è stato considerato dal Tribunale di Milano fondato e, come tale, è stato accolto.
In diritto, si discute di una questione che è già stata esaminata dalla Corte di Cassazione e da numerose pronunce di merito.
Il principio ribadito dal Tribunale e recentemente confermato anche dalla Corte di cassazione è chiaro e manifesto: i docenti a tempo determinato che non hanno fruito delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni hanno diritto all’indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di averli inutilmente invitati a goderne e di averli informati per iscritto della possibile perdita del diritto.
Il Tribunale ha anche escluso la possibilità di prescrizione per il caso in esame. Rifacendosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, è stata ribadita la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, che prevede un termine di prescrizione esteso a 10 anni. Questo consente ai docenti interessati di ottenere un riconoscimento anche per periodi di lavoro più risalenti nel tempo.
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di VALENTINA TROPEA
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