L’art 16 del CCNL dispone che al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato vengono assegnati per esigenze di carattere personale dei permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, e fino ad un massimo di due ore.
Per il personale ATA i permessi in totale non possono superare le 36 ore nel corso dell’intero anno scolastico.
Si ricorda che il personale richiedente di un permesso breve, deve osservare i tempi previsti nel regolamento d’istituto in merito ai tempi per la presentazione della domanda al dirigente scolastico, in quanto lo stesso dovrà procedere con la sostituzione del docente.
Le ore non lavorate dovranno essere recuperate in una o più soluzioni entro i due mesi di lavoro successivi.
di CLAUDIO CASTAGNA
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