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SCUOLA: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI E DI RUOLO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha richiesto, entro la data del 16 ottobre 2023, l’elenco dei docenti che svolgeranno il periodo di prova e formazione



Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con la n. 58645 del 9 ottobre 2023 ha richiesto l’elenco dei docenti chiamati ad effettuare il periodo di formazione e prova, a qualsiasi titolo entro e non oltre il 16 ottobre 2023.


Ai sensi del D.M. 226/2022, il Ministero ha confermato l’impianto normativo già sperimentato negli scorsi anni con il D.M. 850/2015. Inoltre, conferma che sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio i seguenti:


  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;

  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;

  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo (n.d.r. decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.



Inoltre, viene previsto quanto segue:


  • In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

  • Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”.





di CLAUDIO CASTAGNA


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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