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SCUOLA, INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

"Restano ferme le prime indicazioni fornite dall’Unità di Missione e contenute nella nota prot. 3919 del 28/12/2023, in cui è stato specificato che le spese del personale amministrativo e tecnico trovano..."





Facendo seguito alla nota interdipartimentale prot. n. 3919 del 28 dicembre 2023, con la quale il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali hanno comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di dare prosecuzione, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con contratto a tempo determinato già attivati ai sensi dell’art. 21, commi 4-bis e 4 bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, in raccordo con l’Unità di Missione del PNRR del Ministero, si rappresenta quanto segue. L’entrata in vigore del Decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, semplifica la gestione della liquidazione delle retribuzioni del personale scolastico amministrativo e tecnico (destinatario di incarichi temporanei di cui al comma 1 dell’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145) da assumere con contratto a tempo determinato entro il 31 marzo 2024, nonché permette la sostituzione del personale ATA in caso di rinuncia.


Personale tecnico e amministrativo

Con riferimento al personale tecnico e amministrativo assunto ai sensi dell’art. 21, commi 4-bis (organico PNRR) e 4 bis.1 (organico Agenda Sud), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, l’art. 14, comma 11, del Decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 ha introdotto modifiche all’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, precisando che:

  • «Nell’evenienza di rinuncia all’incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto.»;

  • «Per l’anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.».


Tale intervento normativo consente alle istituzioni scolastiche di avvalersi di un meccanismo di pagamento semplificato dei citati contratti, attraverso l’utilizzazione del canale NOIPA tramite il sistema informativo SIDI, evitando ulteriori aggravi amministrativi. A tal riguardo, restano ferme le prime indicazioni fornite dall’Unità di Missione e contenute nella nota prot. 3919 del 28/12/2023, in cui è stato specificato che le spese del personale amministrativo e tecnico trovano capienza nel limite del 10% delle spese generali delle seguenti linee di Investimento poste a carico del PNRR – Missione 4:

  • Investimento 1.4 “Investimento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla riduzione dell’abbandono” – DM n. 170/2022;

  • Investimento 1.4 “Investimento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla riduzione dell’abbandono” – DM n. 19/2024;

  • Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata” – DM n. 66/2023;

  • Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” – DM n. 65/2023.




Facendo seguito a quanto comunicato in precedenza, il Ministero provvederà a fornire, in modalità massiva, a ciascuna istituzione, scolastica il limite massimo di risorse utilizzabili per la suddetta finalità rientrante nel limite del 10% del finanziamento PNRR concesso, tenendo conto dei successivi decreti di finanziamento grazie ai quali si è determinato un incremento delle risorse a tal fine utilizzabili.


A tal riguardo, corre l’obbligo di ribadire che tale quota massima utilizzabile per la suddetta finalità rientra nell’ambito delle opzioni semplificate di costo e quindi è riconoscibile solo sulla base della proposta progettuale presentata, delle attività effettivamente svolte e in maniera proporzionale all’obiettivo raggiunto. Infatti, tali attività saranno oggetto di rendicontazione e certificazione da parte delle scuole, nel rispetto delle milestone e dei relativi target fissati per ogni linea di investimento, secondo le regole di gestione e rendicontazione previste per i fondi PNRR.


A tal fine, sulla base dei contratti attivati dalle istituzioni scolastiche e del monitoraggio, l’Unità di missione per il PNRR provvederà ad accantonare la relativa quota dei contratti stipulati entro il limite del 10% delle spese generali dell’investimento ovvero dei costi indiretti. Tale quota non verrà, quindi, erogata alle istituzioni scolastiche ma sarà trattenuta entro il limite del 10% e versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato per la realizzazione degli interventi del PNRR fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno 2024.


In caso di risorse già trasferite alle istituzioni scolastiche nell’ambito della quota del 10% delle spese generali dell’investimento, le stesse saranno scomputate dai rimborsi da corrispondere alle istituzioni scolastiche che abbiano provveduto ad attivare contratti con il personale tecnico e amministrativo da destinare specificamente alla realizzazione degli interventi del PNRR. A tal riguardo, si precisa che le Istituzioni scolastiche possono attivare incarichi temporanei di personale amministrativo e tecnico, con termine ultimo fino al 30 giugno 2024, nei limiti delle risorse disponibili, , esclusivamente in favore di coloro che risultavano destinatari di analoghi incarichi alla data del 28 dicembre 2023, già attivati ai sensi dell’articolo 21, commi 4 -bis (“organico PNRR”) e 4 -bis .1 (“organico Agenda Sud”), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Resta salva la possibilità di conferire tali incarichi a soggetti diversi, mediante scorrimento delle graduatorie di istituto, nel caso in cui il destinatario rinunci all’incarico medesimo.


Si ribadisce la necessità per le istituzioni scolastiche di inserire e trasmettere a NOIPA, attraverso le funzioni SIDI , -perentoriamente - tutti i contratti, anche già sottoscritti, instaurati con tale personale entro e non oltre il 31 marzo 2024. Resta fermo, come sopra indicato, che il termine dei contratti è previsto per il 30 giugno 2024. Risulta fondamentale per le istituzioni scolastiche, attraverso le funzioni di simulazione a SIDI (le cui istruzioni sono state fornite con nota prot. n. 3919 del 2023) verificare l’effettiva capienza rispetto al limite del 10% delle spese generali delle linee di investimento a carico del PNRR.



L’eventuale stipula dei contratti, oltre i limiti sopra richiamati, non trova una copertura normativa e pertanto si raccomanda la massima attenzione al fine di non determinare spese aggiuntive rispetto agli stanziamenti disponibili. In ultimo, il nuovo comma 1-ter dell’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto che entro il 1°aprile 2024, il Ministero dell’istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell’esercizio finanziario 2024 e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 15 aprile, i relativi dati finanziari scaturenti dai contratti inseriti dalle istituzioni scolastiche nel SIDI di “Gestione giuridica e retributiva contratti della scuola”. A tal fine, con successiva comunicazione tutte le istituzioni scolastiche che abbiano attivato contratti con il personale amministrativo e tecnico entro il 31 marzo 2024 saranno chiamate a imputare l’importo dei contratti alle diverse linee di investimento PNRR, nei limiti indicati, sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione progetti” – Area “Iniziative” – Sezione “Monitoraggio contratti assistenti amministrativi e tecnici”, al fine di garantire il monitoraggio complessivo entro il 15 aprile 2024. In mancanza, i relativi contratti e i relativi importi non potranno essere riconosciuti ai fini del PNRR. Sono tenute a tale adempimento anche le istituzioni scolastiche che avevano già inserito i relativi contratti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.



Alla luce delle succitate modifiche normative, anche per il personale tecnico e amministrativo, con l’entrata in vigore del Decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, si conferma la possibilità, in caso di rinuncia agli incarichi, di attingere alle graduatorie di istituto attraverso lo scorrimento delle graduatorie sussistenti per le figure professionali in questione, considerata la necessità di non interrompere l’azione di supporto svolta da tale personale e la continuità amministrativa delle istituzioni scolastiche.


Istruzioni per attivare il pagamento dei contratti del personale tecnico e amministrativo

A partire dall’11 di marzo, a seguito del rilascio del contratto (prospetto R-1) da parte della segreteria scolastica al Dirigente Scolastico, quest’ultimo procede alla convalida dello stesso. Dopo l’accertamento della presa di servizio e l’inserimento del numero di protocollo, il contratto viene quindi trasmesso alla piattaforma NoiPA, per l’accettazione e la successiva generazione delle rate mensili. Il pagamento di tali rate viene, quindi, effettuato da NOIPA, previa autorizzazione prima del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e poi del Dirigente Scolastico. Successivamente a partire dal 18 marzo la segreteria scolastica trasmette il contratto alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite apposita funzione di cui sarà stata data comunicazione a SIDI.


Collaboratori scolastici

Con riferimento al profilo professionale di Collaboratore scolastico assunto ai sensi dell’art. 21, commi 4-bis (organico PNRR) e 4 bis.1 (organico Agenda Sud), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, l’art. 14, comma 12, del Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 ha previsto che: “All’articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di rinuncia all’incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.». Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del menzionato Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, nel caso in cui il collaboratore scolastico rinunci all'incarico, la scuola è autorizzata a procedere con la convocazione e la nomina di un nuovo collaboratore scolastico, attingendo alle graduatorie di istituto e mantenendo invariato il numero di ore settimanali precedentemente concordato contrattualmente. Alla copertura finanziaria dei nuovi contratti stipulati si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie all’uopo stanziate per la figura di collaboratore scolastico, ferma restando l’esistenza per lo stesso profilo, per le stesse ore e per la stessa caratterizzazione di un servizio N19 -alla data del 28 dicembre 2023 - sul sistema SIDI di “Gestione giuridica e retributiva contratti della scuola".



di LA REDAZIONE


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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