"Pertanto, in applicazione dell’art. 6 c.3 del C.I.R. Lombardia per il triennio 2023/25, le ore di permesso di cui trattasi non potranno essere utilizzate per la frequenza di altri corsi di studio..."
In relazione alla procedura amministrativa di cui all’oggetto, quest’Ufficio ribadisce che le ore di permesso retribuito, autorizzate in favore del personale scolastico per l’anno solare 2024 ed ancora residuanti, debbono essere fruite dal predetto personale esclusivamente per la frequenza del corso di studi per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da parte dell’UST nelle fasi di novembre 2023 o gennaio 2024.
Pertanto, in applicazione dell’art. 6 c.3 del C.I.R. Lombardia per il triennio 2023/25, le ore di permesso di cui trattasi non potranno essere utilizzate per la frequenza di altri corsi di studio, compresi i percorsi abilitanti ex D.P.C.M. 04/08/2023. In relazione a quest’ultima fattispecie, l’Ufficio sta procedendo a specifiche pubblicazioni con assegnazioni di ore in favore del personale inserito con riserva nelle fasi di novembre 2023 e gennaio 2024, previa regolarizzazione della relativa posizione da parte degli interessati. I Dirigenti scolastici, pertanto, sono tenuti a garantire il rispetto della previsione contrattuale sopra richiamata, acquisendo le certificazioni comprovanti l’effettiva frequenza del corso di studi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del C.I.R. sopra richiamato.
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di LA REDAZIONE
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