"Il CSPI ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente l’Attivazione di corsi di specializzazione monovalenti... "

Nell'adunanza plenaria svoltasi ieri, 31 marzo, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente l’«Attivazione di corsi di specializzazione monovalenti, ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 297/1994».
Il CSPI nel merito del provvedimento esaminato
sottolinea che il provvedimento in esame si occupa nello specifico dei corsi per il conseguimento del titolo monovalente per l’insegnamento alle persone sorde, corsi non più avviati dal biennio 2009-2011;
ricorda che l'art. 67, comma 5, del decreto legislativo 297/94 stabilisce che i corsi siano attivati presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "Antonio Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal ministero, e che la modifica introdotta dal decreto-legge 71/2024 stabilisce che i corsi abbiano durata annuale;
evidenzia che lo schema di decreto prevede un monte ore complessivo di 600 ore così articolate: 450 ore di unità formative distinte per grado di istruzione e 150 ore di attività di tirocinio. È previsto il riconoscimento di 200 ore ai partecipanti che abbiano già conseguito la specializzazione sul sostegno e per la frequenza di corsi per l’apprendimento della lingua italiana dei segni (LIS) e cultura sorda;
evidenzia, altresì, che l’ammissione ai corsi è riservata agli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento ovvero dei titoli di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso e che costituiranno titolo di preferenza per l’accesso ai corsi, qualora le iscrizioni risultino eccedenti rispetto ai posti annualmente disponibili, il servizio prestato presso gli istituti con particolari finalità (istituti per sordomuti e non vedenti) per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque e presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in attività di sostegno-udito, per almeno tre anni;
rileva che il titolo, non abilitante, è valutabile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per sordi e costituisce, inoltre, titolo di accesso limitatamente alle graduatorie speciali degli istituti con particolari finalità, per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, purché congiunto con l’abilitazione o con il titolo di accesso previsto per la specifica classe di concorso;
prende atto della carenza di docenti specializzati per l’insegnamento nelle scuole speciali per sordi e della necessità di procedere alla loro formazione (considerato che l’ultimo corso monovalente risale, come già detto, a molti anni fa) e che l’articolazione e i contenuti del corso, così come dettagliati nell'allegato al Decreto, garantiscono al corsista una formazione globale adeguata, affrontando le varie sfaccettature implicate dal rapporto con studenti e studentesse con disabilità uditiva;
evidenzia peraltro che, nonostante l’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità sia un principio fondamentale del sistema scolastico, molte sono ancora le questioni da affrontare per rendere la scuola davvero inclusiva e che l’esistenza di scuole speciali richiede di approfondire le ragioni di un orientamento, seppur numericamente residuale, che vede nella separatezza una soluzione più adeguata e rispondente ai bisogni di alunne e alunni con disabilità rispetto alla frequenza della scuola di tutti, evidentemente non sufficientemente attrezzata per vincere la sfida della piena inclusione.
di LA REDAZIONE