Ci si chiede, a tal proposito, quali siano le sanzioni per chi decida di rinunciare ad una supplenza o...
In relazione alle supplenze docenti 2024/2025 e alla possibilità di presentazione della domanda per la scelta delle 150 preferenze, occorre senz’altro soffermarsi sulle conseguenze e sulle ripercussioni in cui incorrerà un docente nel caso in cui rinunci ad una supplenza o abbandoni il servizio.
A tal proposito occorre però prima fare una piccola precisazione.
Le supplenze sono assegnate prioritariamente dalle GAE e, in caso di incapienza o esaurimento delle stesse, in subordine, dalle GPS, in ordine di Fasce.
Sia le GAE che le GPS si utilizzano per:
supplenze annuali (con termine il 31/08) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (con termine il 30/06) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni superiori a 6 ore).
SANZIONI
Ci si chiede, a tal proposito, quali siano le sanzioni per chi decida di rinunciare ad una supplenza già assegnata o abbandoni il servizio.
Per comprendere ciò occorre far riferimento all'art. 14 dell'Ordinanza Ministeriale n.88/2024 che prevede le seguenti sanzioni:
La rinuncia alla supplenza conferita (tramite il sistema informatizzato) o la mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’a.s 2024/25;
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione sia per l’a.s 2024/25 che 2025/26.
Ma a tali sanzioni se ne aggiungono ancora altre due:
la prima derivante dalla mancata presentazione della domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze;
la seconda correlata, invece, alla rinuncia per le sedi non espresse nella domanda
In particolar modo:
Chi non presenta la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze non potrà ottenere, per l’a.s. 2024/25, incarichi al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS per tutte le graduatorie cui abbia titolo;
Chi presenta la domanda ma non esprime alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, qualora al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, è considerato rinunciatario limitatamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, per l’a.s. 2024/25, non potrà ottenere supplenze dalle GaE o GPS per cui sia risultato in turno di nomina.
Sanzioni per le nomine finalizzate al ruolo da GPS I fascia sostegno
Quindi la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. L’aspirante mantiene la propria posizione nelle GPS (anche per eventuali altre classi di concorso/tipologie di posto) e può partecipare alla ordinaria procedura delle supplenze.
In caso di presentazione dell'istanza e mancata indicazione di alcune sedi l’aspirante partecipa solo per le sedi indicate e risulta rinunciatario per quelle non espresse.
Anche in caso di presentazione dell'istanza e mancata assegnazione dell'incarico l’aspirante mantiene la propria posizione nelle GPS (anche per eventuali altre classi di concorso/tipologie di posto) e può partecipare alla ordinaria procedura delle supplenze.
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2024/25, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.
La rinuncia all’incarico, dopo l’assegnazione della sede, preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno e preclude anche la partecipazione alla ordinaria procedura sulle supplenze (il docente mantiene titolo ad accettare le supplenze brevi da graduatorie di istituto).
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