Nota Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia ha pubblicato la Nota N. 2648 avente come oggetto “Procedure di mobilità del personale docente per l’a.s. 2023/2024”.
Nella nota viene fatto riferimento all’O.M. n. 36 dell’01/03/2023 e il CCNI sottoscritto il 18/05/2022: si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità per l’a.s. 2023/2024 ad attenersi rigorosamente alla normativa citata. Sulla base della valutazione delle domande di mobilità degli anni scorsi, si evidenziano alcune criticità emerse.
Innanzitutto, si invitano i docenti soggetti ad eventuali vincoli al rispetto dei medesimi. In proposito, la piattaforma Istanze on-line avvisa l’interessato della sussistenza di un vincolo. Si precisa sin da ora che, nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, l’USP di Foggia procederà all’annullamento delle stesse senza ulteriore avviso.
Si invitano inoltre gli interessati alla massima precisione nella presentazione delle domande di mobilità e della documentazione allegata, anche alla luce delle rettifiche apportate da quest’Ufficio alle domande negli anni scorsi. Nell’indicazione del servizio pre-ruolo, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell’Istituzione scolastica di servizio. In mancanza, i relativi servizi non saranno valutati.
Si rammenta che, secondo quanto previsto dalla Premessa delle Note comuni alle Tabelle dei trasferimenti e dei passaggi, il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
nelle scuole secondarie pareggiate. Non è valutabile il servizio prestato nell’ambito del progetto “Diritti a scuola” (art. 5, co. 4-bis, d.l. n. 104/2013, conv. con modif. dalla l. n. 128/2013).
Sia il servizio prestato senza soluzione di continuità (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1) sia il punteggio aggiuntivo una tantum (lett. D della Tabella A, sezione A1) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest’Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. In mancanza, i punteggi citati non saranno riconosciuti. Le esigenze di famiglia (Tabella A, sezione A2) e i titoli generali (Tabella A, sezione A3) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest’Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. Per quanto concerne i titoli generali, è necessaria la specificazione della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti. In mancanza, i relativi punteggi non saranno riconosciuti.
Per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra saranno annullate senza ulteriore avviso. Per l’insegnamento su posto di sostegno, è altresì necessario il possesso dell’apposito titolo di specializzazione, che deve essere specificamente dichiarato.
Per usufruire delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sottoscritto il 18/05/2022, è necessaria l’allegazione di tutta la documentazione richiesta dal CCNI e dall’O.M. e della certificazione sanitaria (che non può essere oggetto di autocertificazione).
Nel caso di assistenza a genitore disabile, si ricorda che è stata eliminata la figura del referente unico dell’assistenza. Resta ferma la necessità di allegare la documentazione seguente:
certificazione sanitaria attestante la situazione di gravità della disabilità e la necessità di assistenza globale e permanente;
dichiarazione personale comprovante che la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
documentata impossibilità del coniuge della persona disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
dichiarazione attestante la richiesta di fruire periodicamente, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.
Si ricorda che la precedenza per l’assistenza al genitore non è riconosciuta nella mobilità interprovinciale e che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 del CCNI sottoscritto il 18/05/2022 deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
di VALENTINA ZIN
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