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PRESA DI SERVIZIO DOCENTI E ATA: IL DIFFERIMENTO CON O SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO COSA COMPORTA?SCOPRIAMOLO INSIEME

In particolar modo possiamo affermare che l’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia o comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà...



Ai sensi delle note del MIM n. 2444/2002 e n.7494/2013:

In considerazione della coincidenza della data del 1° settembre con il giorno domenicale, si comunica quanto segue:

  1. la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1° settembre – data di inizio dell’anno scolastico;

  2. la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.


Per cui, tutti i neoassunti in ruolo e chi avrà un contratto di supplenza entro il 31/8/2024 (finalizzato al ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6), dovrà assumere servizio il 2 di settembre, ma avrà garantita la decorrenza giuridica ed economica della nomina dal 1° settembre 2024.


La presa di servizio il 2/9/2024 si rende necessaria e quindi obbligatoria principalmente al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro. Ciò vale sia per il personale docente e ATA neoassunto in ruolo che per quello supplente.


Tuttavia ci si chiede cosa comporti il differimento della presa di servizio (con e senza giustificato motivo)


  • In particolar modo possiamo affermare che l’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia o comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della decorrenza economica.


  • L’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina.


Ciò prevede l’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) valevole anche per il personale docente e ATA supplente.


Differimento della presa di servizio per altro lavoro

Al momento della presa di servizio il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il dirigente scolastico procederà all’annullamento del contratto.

È utile specificare che esistono delle attività di incompatibilità assoluta (es. l’esercizio di una attività commerciale  o imprenditoriale o lo svolgimento di attività in favore di un’altra amministrazione pubblica), relativa ovvero condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico (es. le libere professioni) e attività che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico (es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie ecc. o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate).

È quindi di fondamentale importanza sapere, con largo anticipo, rispetto al 2/9/2023, se l’eventuale attività che si sta svolgendo rientri o meno nel regime delle incompatibilità.


Congelare” l’anno di ruolo

Non è possibile differire di un intero anno scolastico la presa di servizio e di conseguenza “congelare” l’anno di formazione e prova per terminare l’attività lavorativa che si sta svolgendo qualora questa risulti incompatibile con il contratto a tempo indeterminato o determinato.

Tale possibilità è stata concessa solo in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla legge 107/2015 (FAQ 25 emanata dal Miur) che consentiva il differimento di durata pari all’anno scolastico e non ulteriormente prorogabile. Per cui, non è più possibile rinviare l’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo se si hanno rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza.

È comunque sempre consigliato rivolgersi al proprio Ambito Territoriale per conoscere se ci sono circolari applicative in merito a situazioni particolari di differimento della presa di servizio.


Aspettativa per svolgere altro lavoro

Non è altresì possibile richiedere contestualmente alla presa di servizio una aspettativa per lo svolgimento di un altro lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibile con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza.

Pertanto, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il dirigente scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio, al fine di proseguire l’altra attività lavorativa; analogamente, non è possibile accogliere richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti). Le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro, ossia dopo la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza che presuppone, come detto, che il personale non abbia in essere nessuna eventuale incompatibilità accertata al momento della presa di servizio.


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di VALENTINA TROPEA




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