Precari storici: In particolar modo il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di...
Il decreto legge 16 settembre 2024 n. 131, concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Consiglio dei Ministri ha infatti varato giorno 4 Settembre il Decreto Legge Salva Infrazioni grazie al quale è stato introdotto un indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità per i precari storici della PA per l’abuso dei contratti a termine.
In particolar modo il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
La procedura di infrazione era stata avviata da parte della Commissione europea nel luglio 2019.
Successivamente, in particolar modo il 19 Aprile 2023, la Commissione aveva inviato all'Italia un parere motivato attraverso il quale si evidenziava che la normativa italiana “non previene né sanziona in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia”.
Il decreto è volto a salvaguardare il personale della pubblica amministrazione in generale ma trova applicazione nel mondo della scuola dove il fenomeno del precariato è molto diffuso e quindi tale misura determina un riscontro positivo nei confronti degli insegnanti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica.
Art. 12.
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato Procedura d’infrazione n. 2014/4231
1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
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