top of page

PRECARI STORICI, INDENNITÁ RADDOPPIATA? VEDIAMO COSA CAMBIA CON IL DECRETO SALVA INFRAZIONI

Precari storici: L’art. 11 del D.L. n. 131/2024 (Decreto Salva Infrazioni) ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore...


Il decreto legge 16 settembre 2024 n. 131, concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", è stato da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti varato giorno 4 Settembre il Decreto Legge Salva Infrazioni grazie al quale è stato introdotto un indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità per i precari storici della PA per l’abuso dei contratti a termine.


In particolar modo il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.


A tal fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha oggi posto l'accento proprio sulle modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a termine, sottolineando alcune novità molto importanti introdotte con il Decreto Salva Infrazioni.


Prima dell’intervento, l’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.



L’art. 11 del D.L. n. 131/2024 (Decreto Salva Infrazioni) ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.


Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.



ULTERIORI APPROFONDIMENTI

La procedura di infrazione era stata avviata da parte della Commissione europea nel luglio 2019.

Successivamente, in particolar modo il 19 Aprile 2023, la Commissione aveva inviato all'Italia un parere motivato attraverso il quale si evidenziava che la normativa italiana “non previene né sanziona in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia”.

Il decreto è volto a salvaguardare il personale della pubblica amministrazione in generale ma trova applicazione nel mondo della scuola dove il fenomeno del precariato è molto diffuso e quindi tale misura determina un riscontro positivo nei confronti degli insegnanti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica.



Art. 12.

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato Procedura d’infrazione n. 2014/4231


1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».



TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE









di VALENTINA TROPEA




SCARICA ORA L'APP DI ASCUOLAOGGI




NEWS IN
PRIMO PIANO

banner dattILOGRAFIA
NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
NUOVI BANNER
SUCCESSO 2
SUCCESSO 1
AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2024 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE
bottom of page