"L’esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente"
Se l’aggiornamento professionale è una risorsa di cui beneficia la collettività studentesca, perché deve essere incentivato solo il personale di ruolo? Si tratta chiaramente di un limite della norma. A rilevarlo è stato il tribunale di Vicenza - prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza – nell’accordare i 2.000 chiesti dai legali del sindacato Anief, in difesa di una insegnante che ha lavorato quattro anni come supplente non ricevendo mai la Carta del docente perché riservata ai colleghi di ruolo. Il giudice del lavoro, nel verificare la normativa vigente che regola la materia, ha osservato che “nell’art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti”.
Poiché la Corte di Giustizia europea, in riferimento alla causa C-450/2021, ha di recente ricordato che non può esservi discriminazione tra colleghi che svolgono la medesma professione, diventa fondamentale “verificare se in concreto la parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta è riconosciuta dalla norma di legge”. A rispondere a questo è stata la Corte di Cassazione “(sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Per concludere, secondo il tribunale di Vicenza “l’esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sulla Carta del docente da 500 euro annue non vi sono più dubbi: “Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ricordato che l’attuale ‘sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.’: bastano 150 giorni di supplenza per anno scolastico per presentare ricorso gratuito con Anief e ottenere anche 3.000 euro di mancata assegnazione della quota annuale. Fare finta di nulla, non recuperare il maltolto, sta diventando un’occasione persa per ristabilire la giustizia sul tema della formazione del personale precario”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il Ministero a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 2.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 15.02.2024.
Il Giudice
di LA REDAZIONE
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it