“La situazione dei docenti a tempo determinato è comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, sotto il profilo della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste ai primi..."

“La situazione dei docenti a tempo determinato è comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, sotto il profilo della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste ai primi. Pertanto, deve essere riconosciuto il beneficio in misura pari ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro”.
A scriverlo è il Tribunale del lavoro di Roma, che in questo modo ha assegnato alcuni giorni fa 1.000 euro, più interessi, ad una insegnante per il mancato riconoscimento, a lei come a tutti i precari, della Carta del docente. La mancanza è stata portata in tribunale dai legali del sindacato Anief e adesso è stato prodotta la sentenza che dà piena ragione alla precaria, a seguito proprio delle supplenze annuali, svolte tra il 2019 e il 2021, senza vedersi assegnare i 500 euro annui della card per l’aggiornamento professionale.
Quindi, nella sentenza emessa dal Tribunale romano viene spiegato che “la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Il giudice ha quindi rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27.10.2023, ha deciso sulle predette questioni, in sede di rinvio pregiudiziale, testualmente statuendo che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. Infine, il giudice del lavoro ha scritto che “l’esame degli atti processuali non evidenzia elementi idonei a contraddire l’allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato, rispetto a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ogni giorno che passa pensare a questo punto che Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea e Consiglio di Stato possano essere contraddetti dai giudici del lavoro sulla Carta del docente appare una operazione sempre più improbabile. È possibile, piuttosto, che invece il legislatore mettano mano all’errore fatto dal suo predecessore nel 2015, quando ha redatto la L.107/15 prevedendo la Carta del docente per l’aggiornamento professionale solo per chi gli insegnanti assunti a tempo indeterminato. La discriminazione non può quindi sfuggire alle lenti del tribunale ed è bene che chi ha svolto almeno 150-180 giorni di supplenza negli ultimi cinque-sei anni produca ricorso gratuito con Anief”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui
all’articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e, per l’effetto, condanna il Ministero all’accredito del
predetto beneficio, oltre interessi legali dalla data del riconoscimento del diritto fino
alla concreta attribuzione;
- condanna il MIM al pagamento delle spese di lite che liquida in € 258,00, oltre
rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 27 gennaio 2025
Il giudice
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di VALENTINA TROPEA