Personale ATA: la sentenza conferma che la disposizione contrattuale sulla riduzione dell’orario settimanale a 35 ore è esigibile e va applicata laddove...
La Corte di Appello di Torino ha accolto il ricorso presentato dall’Ufficio legale della FLC CGIL Torino per conto di una collaboratrice scolastica in servizio presso una scuola primaria di Torino per rivendicare la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
La Corte ha riconosciuto che il servizio svolto dalla lavoratrice per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 risponde a due dei requisiti richiesti dall’articolo 55 del CCNL 2006-2009 (tutt’ora in vigore), ovvero orario articolato su più turni (nel caso di specie due turni a settimane alterne dalle 6.48 alle 14.00 o dalle 11.48 alle 16.00) a copertura di un orario di servizio giornaliero dell’istituzione scolastica superiore a 10 ore per almeno 3 giorni a settimana per garantire il servizio all’utenza.
In ragione di ciò la Corte ha condannato l’Amministrazione al pagamento in favore della lavoratrice dell’indennità sostitutiva della riduzione orario non fruita, oltre alla rifusione delle spese di lite della controparte vittoriosa.
Questa nuova sentenza conferma che la disposizione contrattuale sulla riduzione dell’orario settimanale a 35 ore è esigibile e va applicata laddove ricorrano le condizioni chiaramente indicate all’articolo 55 del CCNL 2006-2009.
di VALENTINA TROPEA