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PERSONALE ATA, PERIODO DI PROVA: SOSPENSIONE QUANDO POSSIBILE?TUTTE LE INDICAZIONI UTILI ANCHE PER QUANTO RIGUARDA DURATA, ESONERO E RECESSO

La normativa, al riguardo, dispone che Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per...



Per quanto concerne il personale ATA, un quesito che ci si pone riguarda proprio il periodo di prova e, più in particolare, quando sia possibile la sospensione del medesimo, sulla base però dell'esistenza di determinate circostanze.


In linea generale occorre sottolineare come il periodo di prova del personale ATA trovi una specifica disciplina nell'art. 62 del CCNL 2019/2021.


Tale disposizione prende in considerazione vari aspetti: ad esempio la durata del periodo di prova, l'esonero dallo stesso, la sospensione ed il recesso.

Esaminiamo assieme la normativa più nello specifico.


L'art. 62 del CCNL 2019/2021 dispone espressamente che:


1."Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato – sia a tempo pieno che a tempo parziale - è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore; b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;

c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.


Sempre la medesima norma prosegue affermando che:

"2. In base ai criteri predeterminati dall’amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.


3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.


SOSPENSIONE PERIODO DI PROVA


Soffermiamoci però, più nello specifico sulla sospensione del periodo di prova.


La normativa, al riguardo, dispone che:


4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL.


In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.


In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.


5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.


RECESSO

  • Non dimentichiamo anche che decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti.


  • Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.


  • Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.


  • In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.


PROROGA O RINNOVO PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.


CONFERMA IN SERVIZIO

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.


SCARICA IL CCNL 2019/2021 (PDF)







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di VALENTINA TROPEA



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