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PERSONALE ATA, PERIODO DI PROVA: DURATA MODIFICATA?ESONERO QUANDO POSSIBILE?FACCIAMO CHIAREZZA

La disciplina del periodo di prova del personale ATA è contenuta nell’articolo 62 del...



L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, attraverso la NOTA n. 11873 del 16 Luglio, ha avuto modo di realizzare un'analisi e ricognizione della disciplina relativa al periodo di prova del personale ATA alla luce delle novità introdotte dal CCNL 2019-21.

Più nello specifico il periodo di prova dei DSGA (nuova area funzionari ed EQ) passa da 4 a 6 mesi.

Ma soffermiamoci meglio sull’analisi realizzata dall’USR per il Piemonte.


La disciplina del periodo di prova del personale ATA è contenuta nell’articolo 62 dell’ipotesi di CCNL del comparto istruzione e ricerca triennio 2019-2021 che ha abrogato di fatto l’articolo 30 del precedente contratto triennio 2016-2018.


La nuova formulazione fissa la durata del periodo di prova come segue:

• a)due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore; • b)quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’area di Assistente;

• c)sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari ed elevate qualificazioni (pensiamo ai DSGA).


La principale novità sul punto è rinvenibile nella previsione, per la figura del DSGA, di un periodo di prova che passa da 4 a 6 mesi.


Per il resto la disciplina contenuta nell’art. 30 è confluita interamente in quella contenuta nell’art. 62.


ESONERO PERIODO DI PROVA

Il comma 2 prevede che i dipendenti che abbiano già superato il periodo di prova nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto sono esonerati dal compimento del periodo di prova, con il consenso dell’interessato, inoltre ai sensi del comma 10: “ il dipendente a tempo indeterminato, che abbia già superato il periodo di prova nell’amministrazione scolastica, vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione, ha diritto a conservare il posto presso l’istituzione scolastica di provenienza, senza retribuzione e per un arco temporale pari alla durata formale del periodo di prova”.


Nel caso in cui tale periodo di prova non sia superato, o se una delle parti recede, “il dipendente rientra a domanda nell’area o profilo professionale di provenienza”.




SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA

I commi 6, 7, 8 e 9 sono dedicati ad un concetto molto importante che attiene alla questione del superamento del periodo di prova.

In particolare:

Comma 6 : “Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato”.

La previsione è di massima importanza in quanto attribuisce la possibilità al datore di lavoro che abbia constatato l’inadeguatezza della prestazione lavorativa di comunicare al lavoratore il recesso dal rapporto di lavoro. Il tutto dopo che sia trascorsa la metà del periodo di prova e prima che lo stesso scada.

Certamente il recesso, se è esercitato dall’Amministrazione, deve essere motivato ed è per questo che il periodo di “osservazione” deve essere tracciato e i risultati dell’osservazione devono confluire nelle motivazioni.


Comma 7: “Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione”.

Questa disposizione è ancora più rilevante della precedente in quanto in assenza della comunicazione di recesso nel termine appena detto il periodo di prova si intende automaticamente superato. A differenza di quanto avviene per i docenti, per il personale ATA non è infatti prevista alcuna comunicazione/provvedimento formale del datore di lavoro al lavoratore che attesti il superamento del periodo di prova. Al riguardo si sottolinea che il Tribunale di Torino ha accolto un ricorso avverso il recesso di un CS comunicato dopo il termine di due mesi per l'espletamento della prova in quanto lo stesso è avvenuto quando ormai il rapporto di lavoro si era consolidato ex artt. 2096 c. 4 c.c. e 30 c. 6 C.C.N.L.




In altra causa l’amministrazione si è vista costretta a conciliare, consentendo un nuovo espletamento del periodo di prova, al fine di evitare una probabile condanna determinata dal fatto che la comunicazione della concessione della proroga è avvenuta in assenza di formalizzazione del mancato superamento del periodo di prova.


Comma 8: “In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati”.


Comma 9: “Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta”.


Sul punto si rammenta che il rinnovo o la proroga devono essere formalizzati in una nota indirizzata al lavoratore interessato prima che spiri il termine di conclusione del periodo di prova.


Nota USR Piemonte





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di VALENTINA TROPEA



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