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PERIODO DI PROVA DEL PERSONALE ATA, LE REGOLE DEL CCNL ISTRUZIONE

Affinché l’ anno di prova possa essere completato vanno considerate solo le giornate lavorative effettivamente lavorate


Il periodo di prova del personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è regolato dall’ art.30 del CCNL Istruzione e Ricerca del 2016- 2018. Il periodo di prova ha la durata di due mesi per i dipendenti delle aree A e A super e di quattro mesi per gli altri profili professionali.



I profili professionali del personale ATA sono:

  • Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA. Svolge attività di tipo amministrativo, contabile e di direzione.

  • Assistente Amministrativo (AA). Presta la sua attività all’interno degli uffici di segreteria e si occupa della parte documentale e burocratica dell’istituzione scolastica.

  • Collaboratore scolastico (CS). Collabora con i docenti, sorveglia gli alunni durante l’ entrata e l'uscita, inoltre provvede alla pulizia dei locali ed è di aiuto ai disabili.

  • Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR). Presta la sua attività alle professionalità delle aziende agrarie in ogni suo aspetto.

  • Assistente tecnico (AT). È di supporto ai docenti e agli alunni nelle attività di laboratorio.

  • Cuoco (CU). Opera presso gli istituti alberghieri (dove insegna a cucinare), nei convitti e negli educandati, occupandosi di preparare da mangiare per gli ospiti di tali istituti.

  • Infermiere (IF). Opera presso i convitti e gli educandati e si occupa della salute degli alunni e di tutto ciò che implica tale aspetto.

  • Guardarobiere (GU). Opera presso i convitti e gli educandati e si occupa della conservazione e della custodia del corredo degli alunni.

Affinché l’ anno di prova possa essere completato vanno considerate solo le giornate lavorative effettivamente lavorate. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta. Dal periodo di prova sono esonerati coloro che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale o in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Il periodo di prova può essere sospeso solo in caso di malattia o altre assenze previste dalla legge o dal CCNL.


In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per la durata massima di sei mesi, dopo questo periodo, il rapporto di lavoro può essere risolto. Se la sospensione dovesse essere effettuata per causa di servizio, il periodo non si computa al fine del limite massimo della conservazione del posto.

Se il periodo di prova decorre senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente è confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità spettante dal giorno dell’assunzione.


di ISABELLA CASTAGNA

contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it





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