Il Ministro dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale N. 270 riguardante i Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU, Secondo Ciclo, con integrazione dei posti e la Tabella dei titoli...

Il Ministro dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale N. 270 riguardante i Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU, Secondo Ciclo, con integrazione dei posti e la Tabella dei titoli.
Il presente decreto detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2024/2025, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.
I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Offerta formativa e requisiti di ammissione (ART.2)
1. L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:
a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
Modalità di ammissione
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. a) dell’articolo 2 eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per l’accesso a tali percorsi si applica quanto previsto dall’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 24 febbraio 2025, n. 148 e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.
Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell’articolo 2 eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 24 febbraio 2025, n. 148.
In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale
I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto sono svolti con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l’anno accademico 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.
Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.
Per l’accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.
I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
Fino al 31 dicembre 2025, cosi come previsto dall’art. 5 comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.
Per l’a.a. 2024-2025 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con il nono ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.
Attività di tirocinio
Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi- classe pari a dodici ore.
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 2 dicembre 2024, n. 378, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e col Ministro dell’economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.
Percorsi di completamento
1. Per i vincitori di concorso, l’offerta formativa relativa ai percorsi di completamento, che sono esclusi dal livello sostenibile, è erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nell’ a.a. 2023/2024 o nel corrente l’a.a. 2024/2025, nella seguente articolazione.
a) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).
c) Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).
Per il percorso di completamento di cui al comma 1, lett. b), il costo massimo complessivo, tenuto conto del percorso già sostenuto in qualsiasi delle sedi già accreditate, non può superare l’importo di euro 2.500.
Conseguimento di ulteriori abilitazioni
I percorsi di cui all’art. 13 del DPCM, esclusi dal livello sostenibile, possono essere attivati dalle Istituzioni che abbiano già ottenuto l’accreditamento nell’ a.a. 2023/2024, o dalle Istituzioni che hanno presentato dei percorsi che abbiano ottenuto l’accreditamento per l’a.a. 2024/2025.
I contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all’abilitazione, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sono stabiliti sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.
I suddetti percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche mediante modalità telematiche sincrone così come previsto dal citato art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero da parte del competente Ministero dell’istruzione e del merito, dovrà essere presentato dal candidato al momento dell’iscrizione.
SCARICA IL D.M. INTEGRATIVO DEL 19 MARZO 2025 N.270 SUI PERCORSI ABILITANTI 30, 36 E 60 CFU, SECONDO CICLO (PDF)
SCARICA L'ALLEGATO A - RIPARTIZIONE E INTEGRAZIONE POSTI (PDF)
SCARICA L'ALLEGATO B - TABELLA DEI TITOLI (PDF)
di VALENTINA TROPEA