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Pensioni, pagamenti con valuta in data 3 gennaio 2025. Presenti trattenute fiscali e tassazione 2025

"Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno del mese bancabile, con l’unica eccezione del mese di gennaio, con un unico mandato di..."

Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di gennaio 2025.

DATA DI PAGAMENTO

Il pagamento del rateo di pensione di gennaio 2025 avverrà con valuta 3 gennaio.

Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno del mese bancabile, con l’unica eccezione del mese di gennaio, con un unico mandato di pagamento comprensivo di tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare.

Si rammenta inoltre che il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a mille euro netti. Pertanto, se l’importo che spetta al beneficiario supera questo limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’INPS il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento.

La comunicazione può essere effettuata utilizzando il servizio “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEFINITIVO PER IL 2024

L’indice di rivalutazione delle pensioni per il 2024 è stato confermato nella misura del 5,4%, già attribuito dal 1° gennaio 2024 in via provvisoria; pertanto, nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per il.

RINNOVO DELLE PENSIONI, DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E DELLE PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PER IL 2025

Sono state effettuate le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2025.

L’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2025 è pari allo 0,8%, salvo conguaglio da effettuarsi l'anno successivo; le prestazioni di accompagnamento alla pensione (assegni straordinari, isopensione, indennità di espansione, APE sociale) non vengono rivalutate, poiché non hanno natura di prestazione pensionistica.

Si precisa che le operazioni di rinnovo possono aver generato conguagli a credito o a debito a vario titolo relativi all’importo di pensione erogato nell’anno 2024. Tali importi sono stati riportati nel cedolino di pensione di gennaio 2024, con la descrizione “Conguaglio Pensione da Rinnovo”.

Per ulteriori indicazioni sull’operazione di rinnovo delle pensioni per l’anno 2025, si rimanda alla circolare che verrà pubblicata sul sito dell’INPS.

TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2024 E TASSAZIONE 2025

È stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2024 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.

Se le trattenute sono state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, deve recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2025 anche con azzeramento dell’importo di pensione in pagamento, laddove le imposte siano pari o superiori all’importo del rateo mensile in pagamento.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).


Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, inoltre, a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2024.

Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono; le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2025.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

di CLAUDIO CASTAGNA

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