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PENSIONI DOCENTI E ATA, AL VIA LE DOMANDE DAL 27 SETTEMBRE: ECCO IL DECRETO MINISTERIALE E LA CIRCOLARE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), attraverso l'emanazione del Decreto Ministeriale (prot. 188) e della relativa circolare  (prot. 150796), ha fornito...




Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), attraverso l'emanazione del Decreto Ministeriale (prot. 188) e della relativa circolare (prot. 150796),

ha fornito le indicazioni operative in merito alla presentazione delle domande di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.


Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2025


  • Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2025 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.


  • Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024.

    Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.


Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A


  • Il predetto Decreto ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2024 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.


  • Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025.


  • Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024.


  • Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.


  • Il termine del 21 ottobre 2024 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica



Presentazione delle Istanze


Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:


  • I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS;

  • Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.


Accertamento dei requisiti pensionistici

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell’istruzione e del merito/INPS.


2. I termini dell’accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.


3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell’istruzione e del merito.


Accoglimento delle domande

  • L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.


  • Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.


  • Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.


SCARICA IL DECRETO MINISTERIALE (PDF)


SCARICA LA CIRCOLARE (PDF)


TABELLA REQUISITI




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