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PENSIONI DOCENTI E ATA, AL VIA DA OGGI LE DOMANDE. ECCO TUTTI I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI NECESSARI. TABELLA

In particolar modo il personale educativo, docente ed ATA, potrà presentare le istanze di cessazione dal...



Pensioni Docenti e ATA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha fornito le indicazioni operative in merito alla presentazione delle domande di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.


In particolar modo il personale educativo, docente ed ATA, potrà presentare le istanze di cessazione da oggi 27 settembre al 21 ottobre 2024.


Per i dirigenti scolastici il termine per l’istanza di cessazione è fissato al 28 febbraio 2025.


I termini riguardano:

  • La presentazione delle domande di cessazione/dimissioni volontarie/trattenimento in servizio.

  • La domanda di revoca dell’eventuale istanza già presentata.

  • La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riconoscimento del trattamento di pensione, da parte del personale in possesso dei requisiti di servizio per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 e 10 mesi per gli uomini) che non abbia raggiunto il limite di età (65 anni).


A tal proposito ci si chiede quali siano i requisiti anagrafici e contributivi necessari.


ECCO I REQUISITI PENSIONE


Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011


Requisiti anagrafici

  • D’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2025

  • A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2025


Requisiti contributivi

  • Anzianità contributiva minima di 20 anni



Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)


Requisiti anagrafici

  • A domanda: 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2025.


Requisiti contributivi

  • Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2025.



Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 2


Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025


  • Requisiti contributivi Donne: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi.

  • Requisiti contributivi Uomini: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi.



Opzione donna – articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234


Requisiti maturati al 31 dicembre 2021

  • Anzianità contributiva di 35 anni + 58 anni di età.



Opzione donna – articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197


Requisiti maturati al 31 dicembre 2022

  • Anzianità contributiva di 35 anni + 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)


Condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.


Opzione donna – articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213


Requisiti maturati al 31 dicembre 2023

  • Anzianità contributiva di 35 anni + 61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)


Condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.



Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234


Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021

  • Anzianità contributiva minima di 38 anni + 62 anni di età.


Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022

  • Anzianità contributiva minima di 38 anni + 64 anni di età.



Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197


Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023

  • Anzianità contributiva minima di 41 anni + 62 anni di età.


Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213


Requisiti maturati entro il 31 dicembre nell’anno 2024

  • Anzianità contributiva minima di 41 anni + 62 anni di età.



SCARICA LA TABELLA REQUISITI (PDF)



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