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PENSIONI DOCENTI E ATA 2025: SCADENZA DELLE DOMANDE QUANDO PREVISTA? È POSSIBILE ANCHE REVOCARE L'ISTANZA? SCOPRIAMOLO INSIEME

Le domande di pensionamento, con decorrenza dal 1° settembre 2025, del personale educativo, docente e ATA, scadono il...


Pensioni Docenti e ATA


Le domande di pensionamento, con decorrenza dal 1° settembre 2025, del personale educativo, docente e ATA, scadono il 21 ottobre 2024.

Si potrà procedere, inoltre, anche alla revoca delle relative istanze sempre entro il medesimo termine.


Il termine del 21 ottobre 2024 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.


Per i dirigenti scolastici il termine per l’istanza di cessazione è fissato al 28 febbraio 2025.

Sono attive le relative funzioni su Polis Istanze online.


I termini riguardano quindi in definitiva:

  • La presentazione delle domande di cessazione/dimissioni volontarie/trattenimento in servizio.

  • La domanda di revoca dell’eventuale istanza già presentata.

  • La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riconoscimento del trattamento di pensione, da parte del personale in possesso dei requisiti di servizio per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 e 10 mesi per gli uomini) che non abbia raggiunto il limite di età (65 anni).



MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


A tal riguardo allora ci si chiede: Quali sono le modalità di presentazione dell'istanza?

A fornirci utili indicazioni è proprio la Circolare del 25 Settembre N. 150796.

Più nello specifico la richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sei istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.


La prima conterrà:

  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025 (articolo 24, commi 6, 7 e 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);

  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.


La seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta conterranno, esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell’anno 2024);

  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023).


In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.


La richiesta verrà formulata tenendo conto dei requisiti necessari(CLICCA QUI)


Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2024


Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

GUIDE MINISTERO


Guide Ministeriali utili per la compilazione della domanda per Docenti e ATA:




Guide Ministeriali per i Dirigenti Scolastici:





ULTERIORI APPROFONDIMENTI


ECCO COME PRESENTARE LA DOMANDA


  • I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.


  • Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.


  • La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2024


TABELLA REQUISITI






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di VALENTINA TROPEA




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