Requisiti di accesso e svolgimento della prova
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL relativo al nuovo reclutamento docenti.
Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruoli a tempo indeterminato si articola in:
un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Come puoi vedere al punto 2, la selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale che ha cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Chi può accedere al concorso?
Posti comuni: costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Insegnante tecnico-pratico: costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso.
Sostegno: costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Come si svolgerà la prova?
Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:
in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
prova orale nella quale si accertano oltre alle conoscenze disciplinari le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento;
valutazione dei titoli;
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;
D- BIS) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), in applicazione del comma 4 dell’articolo 5 e dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni.
La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al precedente comma, anche a titolo oneroso, è assegnata ad una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell’istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, proporrà al Ministero dell’istruzione l’adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all’insegnamento, oltre che ad una solida preparazione disciplinare dei candidati. La commissione di cui al precedente periodo
Terza novella all’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in ordine al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti fornirà, altresì, indicazioni per aggiungere alla prova scritta di cui alla lettera a) del comma 10 un’altra prova scritta, finalizzata alla verifica delle competenze linguistiche e digitali, secondo modalità operative che permettano dare cadenza annuale alle procedure concorsuali.
I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d- bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.
di VALENTINA ZIN
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