La domanda per la richiesta del nuovo Bonus a favore dei genitori separati o divorziati deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2024
Con il presente messaggio si comunica che già a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024 è possibile presentare all’INPS la domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi. La misura in oggetto è prevista all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come sostituito dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
Il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019. I criteri e le modalità per la verifica del diritto all’erogazione del Bonus sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022.
Requisiti e criteri di erogazione del Bonus
La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata all’INPS con le modalità di seguito specificate, mentre la verifica dei necessari requisiti per ottenere il Bonus stesso è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’erogazione del contributo è affidata all’INPS in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato D.P.C.M., adottata dall’Istituto con la determinazione del Commissario straordinario n. 115/2023 e sottoscritta il 28 dicembre 2023. Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all'incapacità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di 8.174,00 euro.
Modalità di presentazione delle domande di Bonus
La presentazione delle domande per il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, deve avvenire attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS). Le domande di contributo possono essere trasmesse, come precisato in premessa, dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe che saranno eventualmente comunicate con apposito messaggio. La sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” è raggiungibile dalla home page del sito dell’INPS www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti; effettuata l’autenticazione è sufficiente selezionare la voce “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”. In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro.
È altresì necessario immettere i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), del citato D.P.C.M., è necessario, inoltre, allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento. In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata, anche, l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Nel caso in cui non si disponga contestualmente di tutte le informazioni o dei documenti necessari è possibile compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria. Si sottolinea, tuttavia, che al fine di concorrere all’erogazione del contributo, la domanda deve essere completata e presentata entro il termine previsto del 31 marzo 2024. Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.
Misura del Bonus
Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800,00 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, che ammontano a 10 milioni di euro. Per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia. L’INPS è responsabile della sola erogazione degli importi, eventuali reclami e istanze di riesame in ordine alla concessione e alla misura della prestazione sono di competenza esclusiva del predetto Dipartimento e devono essere presentate dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti del Dipartimento medesimo.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per i pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del Dipartimento stesso, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla convenzione, durante o dopo il termine di validità della convenzione stessa. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia. Per l’erogazione del contributo l’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Dipartimento nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione della misura.
Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte del citato Dipartimento non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato al Dipartimento non potranno essere imputati all’INPS. Per le controversie giudiziarie inerenti al contributo, il Dipartimento è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva. Resta escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso.
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di CLAUDIO CASTAGNA
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