Confermati i costi per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. I nuovi percorsi per l’abilitazione da 30 36 60 CFU CFA , disciplinati dall’articolo 12 del presente DPCM, avranno un tetto massimo di 2500 euro.
Con la pubblicazione del DPCM, nella giornata del 25 settembre 2023, vengono confermati i costi per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. I nuovi percorsi per l’abilitazione, disciplinati dall’articolo 12 del presente DPCM, avranno un tetto massimo di 2500 euro . Tale costo di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di 60 CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso ai sensi dell’art. 18 -bis , comma 1, primo periodo, del decreto legislativo.
Mentre i costi massimi, pari a euro 2.000, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sono posti a carico degli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, dei vincitori del concorso di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo nonché di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.
I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.
IL DOCENTE GIÀ ABILITATO SU UNA CLASSE DI CONCORSO PUò CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE SU ALTRA CLASSE DI CONCORSO ?
La risposta è affermativa. La situazione per i docenti che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. 2. I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire ai sensi del comma 1, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A. 3. I percorsi per l’acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1 possono essere svolti secondo le modalità di cui all’art. 2 -ter , comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo. 4. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 9, commi 1, 3, 5, 6 e 7, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.
Ogni quando verranno aggiornati i costi dei nuovi percorsi abilitanti?
I costi massimi di cui al presente articolo sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito.
SCARICA IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2023.
Ricordiamo che l’avvio dei corsi di formazione abilitanti per la scuola secondaria è parte della revisione del sistema di reclutamento, una delle 6 riforme previste dal nostro Paese nella Missione 4 Istruzione e Ricerca del PNRR. Il DL 75 del 22 giugno 2023, convertito con la Legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicata il 16 agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale, è intervenuto sulla materia.
Riassumiamo le novità
Quali tipologie di corsi verranno attivati:
Percorsi formativi in ingresso abilitanti da 60 CFU, che andranno a regime dal 2025, poiché da quell’anno l’abilitazione sarà titolo di accesso ai concorsi
Percorsi formativi transitori abilitanti da 30 CFU, per docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o per docenti specializzati su sostegno
Percorsi formativi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
Percorsi formativi transitori da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso
Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati
1. Corsi abilitanti da 60 CFU: organizzazione e accesso
Titolo di accesso: è quello che consente di insegnare una disciplina in una classe di concorso della scuola secondaria secondo la normativa vigente per la verifica dei titoli di accesso). Inoltre possono accedere ai corsi coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli che danno accesso all’insegnamento. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. I CFU/CFA da acquisire sono aggiuntivi rispetto a quelli del percorso universitario. Riserva di posti: la norma prevede per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale una riserva di posti per le seguenti categorie:
coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti
coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 73/21
i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
Focus ITP: fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per Insegnanti tecnico pratici (ITP) rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi (i medesimi titoli, entro i medesimi termini, saranno quindi validi anche ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti).
Organizzazione corsi: per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Struttura del percorso: è prevista l’acquisizione di almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica, e inoltre attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
Prova finale: consiste in una prova scritta e in una lezione simulata. La prova scritta prevede una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso. La lezione simulata richiede la progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso
2. Percorsi formativi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso oppure specializzati sostegno
I docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione Iniziale. I contenuti della formazione riguardano l’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi possono essere svolti anche mediante modalità telematiche sincrone, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati per la formazione abilitante.
3. Percorsi formativi transitori abilitanti da 30 CFU
I docenti che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis” potranno conseguire l’abilitazione con corsi da 30 CFU/CFA.
4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022
Sono utili per accedere ai concorsi banditi fino a fine 2024, in caso si vinca il concorso sono previsti percorsi pari a 30 CFU/CFA da integrare dopo il concorso. Sono rivolti a quei laureati che non hanno acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022 e che quindi, per poter partecipare ai prossimi concorsi, devono acquisire i 30 crediti formativi. Nell’ambito dei 30 CFU/CFA è prevista l’acquisizione di competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche e lo svolgimento di attività di tirocinio diretto.
5. Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati
Questi corsi saranno attivati per coloro che partecipano ai prossimi concorsi senza essere già in possesso di abilitazione. Parliamo quindi
di docenti che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;
di coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
di coloro che partecipano con il titolo di accesso + 30 CFU/CFA
di EUGENIO FRANCESCO PIEMONTESE
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