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Nuove sanzioni disciplinari per gli insegnanti e gestione del personale all’estero, il doppio confronto all’Aran entra nel vivo

"Sul primo punto, il sindacato Anief ricorda che a proposito della responsabilità disciplinare e sulla possibile assegnazione di nuove sanzioni al personale docente ed..."





Continua all’Aran l’esame sulla sequenza contrattuale del Contratto collettivo nazionale di Istruzione, Ricerca e Università 2019/21, relativa ad argomenti organizzativi di particolare complessità e di non facile soluzione: il 5 giugno i sindacati rappresentativi e firmatari del Ccnl sono stati convocati dalla parte pubblica alle ore 11,30 per un confronto sulla “responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all’art. 48”; il giorno dopo, la mattina del 6 giugno, alle ore 15,30, le stesse organizzazioni sindacali si ritroveranno all’Aran per procedere con una ulteriore riunione sulla “disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole italiane all’estero”.


Sul primo punto, il sindacato Anief ricorda che a proposito della responsabilità disciplinare e sulla possibile assegnazione di nuove sanzioni al personale docente ed educativo in caso di infrazioni disciplinari, il contratto collettivo dello scorso 18 gennaio rinvia a un’apposita sessione negoziale, a livello nazionale, da concludersi entro la fine di luglio. Lo prevede l’articolo 48/1 del Ccnl: “Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024”.

 


La sessione negoziale dovrà individuare una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il potere disciplinare deve essere esercitato soltanto ed esclusivamente al fine reprimere condotte dell’insegnante contrarie alla norma. La negoziazione deve svolgersi tenendo conto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 48 del CCNL, ossia deve prevedere: la sanzione del licenziamento nei seguenti casi: a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti; b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale; una specifica sanzione nel caso di condotte non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.



Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, conferma che il suo sindacato è “fortemente contrario a qualsiasi tipo di concentrazione di potere all’interno delle scuole: sarebbe bene che rimanesse in vigore la valutazione dei casi da esaminare nelle mani di un organo esterno super partes. Ampliare il campo di azione disciplinare oggi a disposizione del dirigente scolastico rischierebbe di creare delle valutazioni soggettive e una discrezionalità che non farebbe bene alla scuola e a chi la vive come lavoratore. Come pure va sempre considerato l’elevato grado di stress e di conseguenza di potenziale burnout a cui sono sottoposti tanti docenti a fine carriera. Si tratta di lavoratori che si ritrovano spesso forzatamente all’interno della scuola e quindi la vivono con senso di sfinimento. Ora, con la ‘stretta’ sulle norme, c’è il rischio concreto di andare a penalizzare oltre modo questi lavoratori rimasti forzatamente in servizio: sarebbe ingiusto che dopo avere l’uscita anticipata di questi lavoratori, si debba aggiungere anche l’incremento esponenziale delle sanzioni”.


Per quanto riguarda, invece, la “disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole italiane all’estero”, il sindacato torna a ribadire quanto già espresso nel corso del primo incontro: le proposte dell’Anief sono a garanzia dei diritti dei professionisti che operano nelle scuole oltre frontiera, attraverso la messa a punto del quadro normativo. Per il giovane sindacato c’è l’esigenza di fare chiarezza sull’obbligo della contrattazione integrativa, non solo a livello di istituzione scolastica ma anche di uffici scolastici consolari. Inoltre, Anief ha registrato che i dirigenti scolastici in servizio presso i consolati, con il sostegno del MAECI, hanno impedito il diritto alla contrattazione integrativa, al confronto e all’informativa, anche nelle sedi dove è presente una RSU eletta. Inoltre, per il sindacato vanno migliorati i criteri per i trasferimenti del personale scolastico in servizio all’estero verso altre sedi estere, disposti d’ufficio e a domanda e la tabella di valutazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria dei soprannumerari.



Sempre sulle norme da applicare per il personale impegnato all’estero, vanno pure vanno migliorati i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro i criteri utilizzati per la revisione annuale del contingente del personale scolastico in servizio all’estero relativi a nuove istituzioni e alla soppressione di posti in contingente; i criteri per l’individuazione delle discipline dell’ordinamento scolastico italiano da assegnare a personale reclutato localmente; i criteri per l’assegnazione alle sedi degli insegnanti di sostegno e dei posti di potenziamento previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; i criteri per la composizione delle cattedre e l’assegnazione dei docenti ai corsi di lingua e alle classi; i criteri per il diritto ad usufruire dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche previste dall’articolo 15, comma 2, del CCNL/2007; i criteri per garantire in maniera equa il diritto alla formazione; i criteri per l’assegnazione degli spezzoni di cattedra e delle ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti; le modalità riguardanti la cessazione e la presa di servizio in occasione di congedo ordinario e malattia. Infine, l’Anief ha già presentato una serie di richieste che riguardano l’informativa. 




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di LA REDAZIONE




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