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NOMINE SUPPLENZE GAE E GPS. A COSA COMPORTA LA RINUNCIA?

Nota ambito territoriale di Sassari

Gli Uffici scolastici si stanno ancora occupando delle assegnazioni per le nomine delle supplenze, anche se in alcune province si è giunti alla seconda o addirittura terza fase.

È bene ricordare a cosa incorre l’aspirante supplente nel caso in cui dovesse rifiutare una supplenza a lui assegnata e per rispondere al quesito ci ha pensato l’ambito territoriale di Sassari, emettendo un’apposita nota.


In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS:

  1. la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 o 31/08, sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;

  2. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 o 31/08, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.


Tali situazioni dovranno essere immediatamente comunicate a quest’Ufficio, ove non si sia già provveduto, che provvederà all’adozione e divulgazione dei provvedimenti sanzionatori anche incidenti su successive fasi di surroga da GPS.


Si richiama inoltre l’attenzione sul disposto del comma 3 stesso art 14, che preclude effetti sanzionatori per coloro che non abbandonano la supplenza già assunta da graduatoria d’istituto, rifiutando supplenza da GAE o GPS


In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:

  1. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

  2. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.


SCELTA FRA TIPOLOGIA DI SUPPLENZE DA GRADUATORIE ISTITUTO O GAE + GPS ART. 14 COMMA 3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.


Compete, invece, ai Dirigenti scolastici l’adozione dei provvedimenti sanzionatori ricadenti nelle fattispecie riconducibili al Caso 2)


DISPOSIZIONI PER CHI È INCORSO IN PARTICOLARI FATTISPECIE DI DISPENSA DAL SERVIZIO

ART 14 -4 COMMA . I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.


Compete, all’Ufficio Scolastico Provinciale l’adozione dei provvedimenti sanzionatori ricadenti nelle fattispecie riconducibili al Caso 3), previa immediata segnalazione dei competenti DS che rilevino tali circostanze nelle dichiarazioni dei candidati contenute in domanda.


Si richiama infine l’attenzione sul disposto dell’art. 12 c. 11 O.M. 112/2002 che così dispone:


“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.”




di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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