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NOMINE IN RUOLO 2023/24: VINCOLO TRIENNALE PER LA MOBILITÀ

Per i docenti neo-assunti si applica il vincolo triennale che blocca la mobilità









In vista delle prossime assunzioni per l’anno scolastico 2023/2024 i docenti manifestano molti dubbi per ciò che riguarda il tema della mobilità, ovvero la possibilità di cambiare la sede assegnata dopo il primo anno di servizio, sia in modo definitivo (trasferimento) che per la durata di un anno scolastico (assegnazione provvisoria). Mentre per il personale ATA non sussistono vincoli di permanenza sulla sede di prima nomina, ad eccezione dei DSGA ai quali è comunque garantito l’accesso all’assegnazione provvisoria, per i docenti la questione è complicata dal sovrapporsi di ripetuti interventi legislativi, alcuni dei quali contraddittori, al punto da rendere necessaria una ulteriore revisione della materia e nuove disposizioni che avranno decorrenza dal prossimo anno scolastico 2023/2024. Parlando di “docenti” ci si rivolge ai neo-immessi in ruolo da GM concorso e GAE perché gli altri canali di reclutamento (GPS I fascia sostegno, concorso straordinario-bis) prevedono l’assunzione a tempo determinato che non è requisito per accedere alla mobilità. Di seguito vediamo come si presenta l’attuale contesto. Vincolo triennale di legge Il DL 44/2023 ha modificato il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94 ove si prevede, a partire dall’ a.s. 2023/2024 che i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione che abbiano superato con valutazione positiva l’anno di formazione e prova, siano tenuti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova. Al vincolo si deroga nei casi di sovrannumero o esubero o grave disabilità personale e di assistenza per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di validità del vincolo, i docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione nella stessa provincia di titolarità. Il contratto nazionale Un ruolo centrale lo assume il CCNL che delega alla contrattazione collettiva integrativa nazionale le procedure e i criteri generali per disciplinare la materia in due diversi CCNI: quello relativo alla mobilità territoriale e professionale ancora vigente (CCNI 2022-2025) e quello sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scaduto e prorogato grazie ad una intesa tra le parti, che il ministero e i sindacati andranno a negoziare per il prossimo triennio aa.ss. 2024/2027. Con l’ultimo CCNL sottoscritto il 14 luglio 2023 e ora sottoposto agli organismi di controllo, come FLC CGIL insieme ai altri sindacati firmatari, abbiamo ottenuto un importante “allentamento” della legge su alcune categorie di docenti che potranno, così, rientrare tra i destinatari di deroga per partecipare alle operazioni. Ci riferiamo all’art.34 comma 8: Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992. In sintesi Alla luce di quanto esposto, a partire dall’a.s. 2023/2024 la mobilità sarà regolata da un insieme di norme legislative e contrattuali che devono definirne il campo di applicazione. La legge esiste ed è chiara, il CCNL è altrettanto chiaro quando fissa i principi che modificheranno i due CCNI: quello di mobilità anni scolastici 2022-2025 laddove individua (ed esclude) i destinatari alla luce della normativa precedente ormai superata, e quello sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie anni scolastici 2024-2027 che richiederà un percorso di rinnovo generale. I docenti sollecitano, giustamente, di avere certezze sul vincolo prima di accettare l’immissione in ruolo in altra provincia/regione ma, al momento, spingersi ad assicurare estese aperture oltre a quelle che già salvaguardano alcune precise situazioni, sarebbe incauto. Per noi FLC CGIL tutte le energie andranno sempre nella direzione di smontare un vincolo che nulla garantisce in termini di continuità didattica e fallisce il suo obiettivo di anno in anno, nonostante l’incomprensibile resistenza della politica. L’unica strada percorribile è quella di riportare tutta la mobilità alla piena negoziazione, anche liberandola dalle incursioni della legge perché la continuità didattica, ed è sotto gli occhi di tutti, non si ottiene con i blocchi ma lavorando ad alcune soluzioni: stabilizzare il personale sui posti vacanti, ridurre il precariato, agevolare il benessere lavorativo dei docenti sulla sede scelta volontariamente. E fermare il piano di dimensionamento della rete scolastica, le cui conseguenze, altrimenti, si conteranno in termini di diritti negati.








di ISABELLA CASTAGNA


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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