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NEOASSUNTI ATA, PERIODO DI PROVA: LA SUA SOSPENSIONE QUANDO PUÒ VERIFICARSI?SCOPRIAMOLO INSIEME

Con specifico riferimento ai Neoassunti ATA, la disciplina di riferimento, relativa al periodo di prova, è espressamente prevista da...


Per quanto concerne il personale ATA immesso in ruolo, in particolar modo facciamo riferimento ai Neoassunti ATA, è sicuramente importante porre l'accento su di un aspetto rilevante così da fornire utili indicazioni al riguardo: facciamo riferimento, in particolar modo, al periodo di prova.

In linea generale il personale neoassunto deve svolgere un periodo di prova e proprio l'art. 2096 del Codice Civile stabilisce espressamente che: "Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro".


Con specifico riferimento ai Neoassunti ATA, la disciplina di riferimento, relativa al periodo di prova, è espressamente prevista dall'art. 62, primo comma, del CCNL 2019/21.



PERIODO DI PROVA: ECCO TUTTE LE INDICAZIONI UTILI


L'art. 62 del CCNL 2019/2021, al primo comma, dispone che:

"Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato – sia a tempo pieno che a tempo parziale - è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:


a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;

b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;

c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.


Inoltre, proseguendo, la disposizione prevede che sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.


Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.


Alla fine del periodo di prova la conferma in ruolo sarà disposta dal Dirigente Scolastico.


In caso di inerzia da parte del Dirigente la conferma è tacita.



SOSPENSIONE PERIODO DI PROVA: QUANDO POSSIBILE? SCOPRIAMOLO INSIEME

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.


Ribadiamo, inoltre, che il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.


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di VALENTINA TROPEA




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