"L’Ordinanza, ottenuta da legali Anief, conferma in pieno il diritto dei supplenti brevi a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga..."
“Dopo la Corte di Giustizia, anche la Corte di Cassazione, con un’altra Ordinanza esemplare emessa qualche settimana fa e resa pubblica in queste ore, si è espressa sul tema delle voci Rpd e Cia in busta paga anche per i supplenti per un solo giorno: l’Ordinanza, ottenuta da legali Anief, conferma in pieno il diritto dei supplenti brevi a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità”, spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.
Nell’Ordinanza – che si somma ad altre, sempre della Cassazione, come la n. 20015 del 27.7.201, e alla direttiva 1999/70/CE - gli alti giudici spiegano che su questa negazione di voce stipendiale vale “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”, la quale “attribuisce al comma la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”. E siccome, continua la Cassazione, “l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa”, non vi è dubbio che la Rpd debba essere assegnata a tutti i supplenti.
“È assodato quindi – continua Pacifico – che il salario accessorio rappresenti un elemento costitutivo dello stipendio e, secondo i giudici di Cassazione, questo salario accessorio spetta anche ai supplenti brevi e saltuari: è bene quindi che ogni supplente o ex supplente breve interrompa i termini di prescrizione, inviando una diffida tramite Anief, e ricorra al più presto in tribunale per farsi restituire i soldi negati, che a livello di arretrati possono superare i 3.000 euro annui e quindi arrivare a superare, negli ultimi 5 anni, la cifra di 15.000 euro. È importante richiederlo nel rispetto delle direttive europee”.
LE CONCLUSIONI DELL’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi agli avv.ti Nicola Zampieri e Walter Miceli antistatari.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.
La Presidente
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