"Quello che, però, va ulteriormente evidenziato è che tale calcolo non è uguale per tutti i docenti di ruolo..."
Stravolgimento delle graduatorie interne di istituto con forti svantaggi per chi ha svolto il servizio pre-ruolo in altro ruolo rispetto a quello di attuale titolarità. Le segreterie scolastiche per ogni anno del triennio dovranno ricalcolare il punteggio di tutti i docenti di ruolo. Ecco perché.
Con il nuovo Contratto sulla mobilità, per il triennio 2025/28, viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).
Il calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I ed è effettuato come segue:
Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.
Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.
Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.
Con relativo raddoppio del punteggio per il docente titolare sul sostegno se il servizio pre-ruolo è stato svolto su sostegno e in possesso di specializzazione.
Ciò, quindi, implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.
Quello che, però, va ulteriormente evidenziato – afferma il Segretario nazionale Uil Scuola Paolo Pizzo – è che tale calcolo non è uguale per tutti i docenti di ruolo, come ci si aspetterebbe, ma è a vantaggio solo di chi ha svolto il servizio pre-ruolo (ovvero la supplenza riconosciuta o riconoscibile nella ricostruzione di carriera) nel ruolo di attuale titolarità (es. il docente al momento titolare sul I grado che ha svolto le supplenze riconosciute come pre-ruolo nel I grado).
Se, invece, la supplenza non è stata svolta nel ruolo di attuale titolarità, il calcolo, per ogni anno prestato, cambia a seconda del ruolo in cui è attualmente il docente rispetto alla supplenza svolta.
Di seguito le diverse valutazione che saranno effettuate in questo caso:
Per il docente attualmente titolare nella scuola della infanzia:
il servizio di pre-ruolo e svolto nella scuola primaria è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola di I e/o II grado è, invece, valutato 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.
Per il docente attualmente titolare nella scuola primaria:
il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola dell’infanzia è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
il servizio di pre-ruolo e/o in un diverso ruolo svolto nella scuola di I e/o II grado è, invece, valutato 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.
Per il docente attualmente titolare nella scuola di I grado:
il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola di II grado è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola dell’infanzia e/o primaria è, invece, valutato 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.
Per il docente attualmente titolare nella scuola di II grado:
il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola di I grado è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola dell’infanzia e/o primaria è, invece, valutato 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.
La nuova valutazione del servizio pre-ruolo – ricorda Pizzo – avrà un impatto significativo in tutte le scuole, e determinerà in molti casi, rispetto allo scorso anno, un rovesciamento delle posizioni in graduatoria finora consolidate.
Assegnare un punteggio differente per ogni anno scolastico nel corso del triennio solo a chi ha svolto il servizio di pre-ruolo nel ruolo di attuale appartenenza, crea un divario senza precedenti rispetto a chi non lo ha svolto nel ruolo di appartenenza, penalizzando così chi, negli anni, ha scelto (o è stato costretto) ad accettare incarichi di supplenza anche in altri ordini di scuola o gradi diversi rispetto a quello di titolarità, che comunque gli sono stati riconosciuti nella ricostruzione di carriera, sottolinea il Segretario.
Continua, quindi, a venire meno il principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, più volte espresso dalla Corte e da singole sentenze, che nel CCNI sulla mobilità trova, se vogliamo, un divario ancora maggiore, creando discriminazioni tra docenti titolari nello stesso grado o ruolo avvantaggiando solo una categoria di docenti a discapito di altri, se consideriamo che si tratta dello stesso servizio prestato e già riconosciuto. Non si comprende la motivazione di scelta.
Un’ultima considerazione va fatta sul lavoro che attenderà a breve le segreterie scolastiche.
Per ogni anno del triennio e per tutti i docenti della scuola – aggiunge Pizzo – le segreterie dovranno riformulare tutte le graduatorie interne di istituto, effettuando la diversa valutazione del punteggio di pre-ruolo così come indicato dal CCNI.
Un contratto integrativo dovrebbe migliorare e semplificare le regole e non appesantire le procedure. Ma soprattutto non deve creare disparità a parità di servizio, cosa che sicuramente fa il nuovo contratto integrativo sulla mobilità.
di LA REDAZIONE