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MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE 2023 2024: CHIARIMENTI SU PRECEDENZE

Personale docente: la domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023


L’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 ha dato il via alle procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/2024.


QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA


I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:


Personale docente: la domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 2 maggio. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio.


Il sindacato UIL Scuola ha pubblicato delle FAQ relative alle precedenze


Come è cambiata la precedenza per assistenza al genitore disabile?


Con il D.lgs. 105/22, in vigore dal 13 agosto 2022, più persone possono assistere il familiare disabile grave, fermo restando la fruizione complessiva di 3 giorni di permesso al mese (che non vengono quindi raddoppiati). Ciò ha di fatto eliminato il “referente unico” ai fini dell’assistenza alla persona disabile. Tale novità è stata in parte recepita dalla O.M. sulla mobilità, per cui, per assistere il genitore disabile grave non bisogna più dimostrare di essere l’unica persona che lo assiste.


Quali documentazioni bisogna allegare alla domanda?

Bisogna allegare:

  • certificazione o copia del verbale della apposita Commissione Medica attestante lo stato di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 - comma 3- della Legge 104/1992.


Attenzione: la disabilità deve avere carattere permanente.

  • fotocopia della carta di identità e codice fiscale della persona in situazione di disabilità grave;

  • l’autodichiarazione del coniuge del disabile (quindi dell’altro genitore del docente) in cui dichiari l’impossibilità di assistere il coniuge disabile per motivi oggettivi (oppure la autodichiarazione del docente in cui si evince la mancanza del coniuge del disabile es. decesso).

Inoltre, il docente deve dichiarare:

  • che il proprio genitore non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura specializzato;

  • di impegnarsi, nel caso vengano meno le condizioni per usufruire della precedenza, a comunicarlo all’ A.T.P., 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande;

  • di aver richiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in corso, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.


ATTENZIONE: NON SONO PIÙ RICHIESTE, IN NESSUN CASO, AUTODICHIARAZIONI RELATIVE AD UNA EVENTUALE CONVIVENZA CON IL GENITORE OPPURE AUTODICHIARAZIONI DI ALTRI FRATELLI O SORELLE CHE RINUNCIANO ALL’ASSISTENZA

Dove trovo la precedenza all’interno della domanda e in quale fase della mobilità è valida?

La precedenza è riportata nel modulo domanda nella sezione “Precedenze” come “Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92”. Il docente deve indicare nel menù a tendina la provincia in cui è domiciliato il genitore disabile e deve scegliere “genitore” tra i familiari elencati.

La precedenza vale solo nei trasferimenti provinciali. Nella fase comunale vale solo per i comuni divisi in più distretti. Non può quindi essere utilizzata nei trasferimenti interprovinciali e nei passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali). La precedenza è inoltre valida solo nella provincia di domicilio dell’assistito (per cui anche se si inseriscono più province la precedenza opera solo nella provincia di domicilio del genitore).


In quale ordine bisogna indicare le preferenze?

È obbligatorio inserire come prima preferenza l’intero codice del comune di assistenza in cui è domiciliato il genitore. Ciò vale anche se il docente non intende indicare scuole o preferenze al di fuori di detto comune.

Per cui, il docente può anche indicare una o più scuole puntuali del comune di assistenza, l’importante è che indichi comunque l’intero codice comune o distretto sub comunale (per i comuni divisi in più distretti) di assistenza.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile, è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

La novità dell’eliminazione del referente unico si applica anche ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto?

Sì. Ciò vuol dire che l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica anche a più fratelli che assistono il genitore disabile. La documentazione da presentare a scuola è la medesima che si presenta per fruire della precedenza. Anche in questo caso non bisogna presentare autodichiarazioni relative ad un’eventuale convivenza con il genitore oppure dichiarazioni di altri fratelli o sorelle che rinunciano all’assistenza.


Resta fermo che:

  1. l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio del genitore disabile;

  2. è necessario inoltre che la scuola di titolarità del docente sia nello stesso comune o distretto sub comunale del domicilio del genitore disabile;

  3. qualora la scuola di titolarità sia nella stessa provincia ma in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello del genitore disabile, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento.



di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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