Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola, vincolo triennale per i neoaasunti dall’a.s. 2022/23, vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 (o che otterranno per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato ieri l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo.
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VINCOLI PREVISTI PER L’A.S. 2023/24
Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI)
COSA È PREVISTO: Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Tale vincolo opera anche all’interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità) per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, anche qualora sia stato espresso un codice sintetico (“comune” “distretto” “distretto subcomunale”).
Il vincolo non si applica:
ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l’1/9/2021 o l’1/9/2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata l’1/9/2021 o l’1/9/2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico “comune” o “distretto” nel modulo-domanda.
Vincolo triennale per i neoaasunti dall’a.s. 2022/23 (Decreto 36/2022 - modifica art. 13 d.lgs. 59/2017): Tali docenti possono presentare per l’a.s. 2023/24 domanda con “riserva” in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.
COSA È PREVISTO: Tutti i docenti neoimmessi in ruolo dal concorso, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, non possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo, provinciale e interprovinciale, per tre anni scolastici (incluso l’anno di prova). Per il Ministero sono compresi anche i neoassunti dalle Graduatorie ad esaurimento.
Il vincolo non si applica: a) in caso di sovrannumero o esubero; b) se beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (o di inserimento nelle GAE).
Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 (o che otterranno per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia (Decreto Sostegni BIS 73/2021).
COSA È PREVISTO: Tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 e successivi un trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia, sia con l’espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico (“comune”, “distretto” o “provincia”), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Il vincolo non si applica: ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
di VALENTINA ZIN
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