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Mobilità Docenti 2025/2026, Classi di concorso aggregate: passaggio di ruolo quando possibile? Scopriamolo insieme

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Mobilità Docenti 2025/2026: nonostante tale accorpamento però si avranno graduatorie distinte per procedere all'attribuzione delle...


Il Ministro dell'Istruzione e del Merito (MIM), attraverso l'apposito Decreto n. 255/2023, ha proceduto alla revisione, all'aggiornamento ed all'accorpamento di alcune classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Più in particolare le classi di concorso oggetto di accorpamento sono le seguenti:


  • A-01, Nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17);

  • A-12, Nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22);

  • A-22, Nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25);

  • A-30, Nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30);

  • A-48, Nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione

  • secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49);

  • A-70, Nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia (accorpa ex A-70 e ex A-72);

  • A-71, Nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).

Nonostante tale accorpamento però si avranno graduatorie distinte per procedere all'attribuzione delle supplenze e, nell'ambito delle procedure concorsuali, graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza.

Sulla base di quanto previsto dalla Tabella A del DM 255/23 il docente abilitato in una delle summenzionate classi di concorso potrà considerarsi abilitato anche per l'altra classe di concorso aggregata.

Per coloro che si sono abilitati, nell'anno accademico 2023/2024, con i percorsi abilitanti di cui al DPCM Agosto 2023, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del DM 621/2024:

"I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso".


ORDINANZA MINISTERIALE MOBILITÁ 2024/2025

Il CCNI 2022/2025 sulla mobilità del personale docente non contiene le novità introdotte dal DM 255/2023, essendo stato sottoscritto prima, precisamente il 18 Maggio 2022.

Tuttavia, lo scorso anno, è stata concessa ai docenti abilitati in una delle classi di concorso aggregate la possibilità di chiedere il passaggio di ruolo per l’altra classe oggetto di aggregazione, così come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale N.30/2024.

Tale disposizione prevede che:

"Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di

prova nel ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata".


MOBILITÁ 2025/2026

Le novità introdotte dal Decreto Ministeriale 255/2023 verranno sicuramente integrate e recepite nel nuovo Contratto 2025/2028, per cui i docenti già abilitati per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento potranno chiedere il passaggio di ruolo sull’altra classe di concorso accorpata, anche nel caso in cui per quest’ultima non abbiano svolto una procedura di abilitazione

In tal caso, infatti, l'abilitazione è conseguita per decreto.


Quindi il passaggio di ruolo quando è possibile? Quali requisiti necessari?

Nel caso di passaggio di ruolo, relativamente a posto comune, sarà necessario il superamento del periodo di prova nel ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda ed il possesso dell'abilitazione per il passaggio al ruolo espressamente richiesto.

Nel caso di passaggio di ruolo, relativamente a posto di sostegno, sarà necessario il superamento del periodo di prova nel ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda e la specializzazione sul sostegno per l'apposito grado richiesto.


di VALENTINA TROPEA

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