Mobilità docenti 2023 2024: quando presentare la domanda, chi deve rispettare il vincolo triennale, vincoli per chi otterrà un trasferimento/passaggio
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato ieri l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo.
Quando fare domanda? clicca qui
VINCOLI PREVISTI PER L’A.S. 2023/24
Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI)
COSA È PREVISTO: Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Tale vincolo opera anche all’interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità) per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, anche qualora sia stato espresso un codice sintetico (“comune” “distretto” “distretto subcomunale”).
Il vincolo non si applica:
ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l’1/9/2021 o l’1/9/2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata l’1/9/2021 o l’1/9/2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico “comune” o “distretto” nel modulo-domanda.
Vincolo triennale per i neoaasunti dall’a.s. 2022/23 (Decreto 36/2022 - modifica art. 13 d.lgs. 59/2017): Tali docenti possono presentare per l’a.s. 2023/24 domanda con “riserva” in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.
COSA È PREVISTO: Tutti i docenti neoimmessi in ruolo dal concorso, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, non possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo, provinciale e interprovinciale, per tre anni scolastici (incluso l’anno di prova). Per il Ministero sono compresi anche i neoassunti dalle Graduatorie ad esaurimento.
Il vincolo non si applica: a) in caso di sovrannumero o esubero; b) se beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (o di inserimento nelle GAE).
Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 (o che otterranno per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia (Decreto Sostegni BIS 73/2021).
COSA È PREVISTO: Tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 e successivi un trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia, sia con l’espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico (“comune”, “distretto” o “provincia”), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Il vincolo non si applica: ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER L’A.S. 2023/24
Immessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 e anni scolastici precedenti
Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia se:
non hanno presentato domanda per l’a.s. 2022/23;
hanno presentato domanda per l’a.s. 2022/23 ma non hanno ottenuto nessun movimento;
hanno presentato domanda per l’a.s. 2021/22 e/o 2022/23 all’interno della provincia di titolarità ottenendo una scuola fuori dal comune di titolarità attraverso l’espressione del codice “comune” o “distretto”;
hanno presentato e ottenuto domanda per l’a.s. 2021/22 e/o 2022/23 e rientrino nei vincoli attualmente previsti, ma risultino in soprannumero o in esubero o possono far valere una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI.
Neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023
Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia per l’a.s. 2023/24 solo se:
risultino in sovrannumero o esubero;
sono beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l’inserimento nelle GAE.
Tali docenti possono presentare per l’a.s. 2023/24 domanda con “riserva” in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.
Assunti da GPS I fascia sostegno nell’a.s. 2021/22 e confermati in ruolo il 1/9/22
Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia per l’a.s. 2023/24 tutti i docenti assunti dalla procedura straordinaria GPS I fascia sostegno con decorrenza giuridica della nomina il 1/9/21 ed economica 1/9/22.
CHI SONO I BLOCCATI PER L’A.S. 2023/24
Immessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 e anni scolastici precedenti
Non possono presentare domanda per l’a.s. 2023/24:
se hanno ottenuto nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 un movimento all’interno della provincia di titolarità con scelta puntuale di scuola;
se hanno ottenuto nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 un movimento all’interno del comune di titolarità, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico (“comune” “distretto” “distretto subcomunale”);
se hanno ottenuto un movimento in altra provincia, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico (“comune” “distretto” “provincia”).
Sono salve eventuali deroghe per chi è in soprannumero, in esubero o fruisce di una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI.
Neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023
Non possono presentare domanda provinciale e interprovinciale per l’a.s. 2023/24. Sono salve eventuali deroghe per chi è in soprannumero, in esubero o per chi è beneficiario dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l’inserimento nelle GAE. Tali docenti possono presentare domanda per l’a.s. 2023/24 con “riserva” in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.
VINCOLI PER CHI OTTERRÀ UN TRASFERIMENTO/PASSAGGIO PER L’A.S. 2023/24
I DOCENTI (compresi i neoassunti in ruolo a.s. 2022/23 in caso di deroga al vincolo previsto) che per l’a.s. 2023/24 presentano domanda ottenendo un qualsiasi movimento, avranno un vincolo triennale di permanenza nella scuola ottenuta qualora questa:
sia stata espressa nel modulodomanda con codice puntuale es. IS Fermi. Ciò vale sia per i movimenti all’interno della provincia che per i movimenti per diversa provincia.
si trovi nel comune di attuale titolarità. Ciò vale sia se si esprimerà nel modulo-domanda il codice di scuola puntuale (es. IS Fermi), sia se si utilizzerà il codice sintetico “comune”, “distretto” o “distretto sub comunale”.
si trovi in una diversa provincia rispetto a quella di titolarità. Ciò vale sia se si esprimerà nel modulo domanda il codice di scuola puntuale (es. IS Fermi), sia se si utilizzerà il codice sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”.
di VALENTINA ZIN
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it