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Mobilità 2025/2026: Pubblicate le GUIDE MINISTERIALI per compilare correttamente le DOMANDE ed i BOLLETTINI UFFICIALI per le preferenze

Il Ministero dell'istruzione e del Merito ha pubblicato l'Ordinanza sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2025/26. Ecco tutte le DATE UFFICIALI entro le quali si potranno presentare le Domande...


Il Ministero dell'istruzione e del Merito, dopo aver pubblicato l'Ordinanza sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2025/26, ha proceduto a pubblicare anche le GUIDE Ministeriali utili ai fini della corretta compilazione delle domande, nonché i Bollettini Ufficiali per le preferenze.

A tal proposito ecco tutte le DATE UFFICIALI entro le quali si potranno presentare le Domande e le DATE UFFICIALI entro le quali saranno pubblicati gli ESITI:


Personale docente

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.


Personale educativo

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.


Personale ATA

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.


Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.


GUIDE MIM

Ecco le Guide Ministeriali utili ai fini di una corretta compilazione delle domande:


Il Ministero dell'Istruzione e del merito ha, inoltre, pubblicato anche i Bollettini Ufficiali per le preferenze.



SCARICA L'ORDINANZA MINISTERIALE SULLA MOBILITÁ 2025/2026 (PDF)


SCARICA L'ORDINANZA MINISTERIALE SULLA MOBILITÁ DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA (PDF)


ECCO LE MODALITÁ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce ModulisticaMobilità.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.


DEROGHE

Possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, nonostante siano soggetti a vincoli, i docenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).


d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.








di VALENTINA TROPEA

EDUCAZIONE
E CULTURA

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