Sono stati pubblicati da parte degli Uffici Scolastici Provinciali gli esiti delle domande di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024…
Sono stati pubblicati da parte degli Uffici Scolastici Provinciali gli esiti delle domande di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024/25.
Si ricordi che l’elenco dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze. Coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio ricevono una comunicazione di tale provvedimento presso l’Ufficio territoriale dove è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line. In contemporanea gli Uffici territorialmente competenti provvedono a darne comunicazione:
· a) all’istituzione scolastica di provenienza;
· b) all’istituzione scolastica di destinazione;
· c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato.
Gli Uffici scolastici stanno provvedendo alla pubblicazione delle istanze presentate. La lettera di notifica è valida sia ai fini della convalida della domanda medesima che dell’attribuzione del punteggio spettante.
La mail verrà inviata alla casella di posta elettronica indicata su Istanze online per ricevere le comunicazioni del Ministero.
A tal riguardo bisogna soffermarsi su un aspetto molto importante. Nell’ipotesi in cui ci sia stata una violazione dei propri diritti, ciascun interessato potrà cercare di risolvere la questione attraverso una procedura di conciliazione.
L’articolo 17, comma 2, del CCNI sulla mobilità dispone espressamente che:
“Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti ed ai passaggi disposti”.
Se nel controllare i bollettini ufficiali della mobilità 2024/2025 si dovessero riscontrare delle anomalie allora sarà molto importante fare immediatamente reclamo motivato e magari anche richiedere l’ accesso agli atti.
Avverso gli esiti della mobilità è possibile presentare ricorso entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro e non oltre il 26 maggio 2024.
Dunque:
il reclamo va presentato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di notifica e comunque entro il quinto giorno prima della data di comunicazione al SIDI delle domande;
il reclamo va presentato all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata);
il reclamo si può presentare avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza;
l’ATP procede all’esame del reclamo entro i 10 giorni successivi e comunque non oltra la data di inserimento in SIDI delle domande di mobilità ;
l’ATP procede, secondo la summenzionata tempistica, agli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati;
le decisioni sui reclami sono atti definitivi, come disposto dall’art. 17 del CCNI 2022/25.
Reclamo mobilità (scarica il modello in pdf)
Rinuncia al trasferimento o passaggio ottenuto quando possibile?
È importante sottolineare come la rinuncia al trasferimento ottenuto non sia possibile, tranne nell’ipotesi in cui sussistano tre determinate condizioni:
la richiesta di rinuncia deve essere giustificata da gravi e comprovati sopravvenuti motivi;
il posto di provenienza (ossia il posto di titolarità attuale – a.s. 2023/24 – dell’interessato) sia rimasto vacante (quindi non occupato in seguito ad altro trasferimento/passaggio);
la rinuncia non deve incidere negativamente sulle operazioni di gestione dell’organico di fatto.
Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria se non ho ottenuto il trasferimento?
Le trattative concernenti le assegnazioni provvisorie devono ancora effettuarsi. Se saranno mantenuti i contenuti dello scorso accordo, non ci saranno vincoli.
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