Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota n. 47341/2024 avente ad oggetto "l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di...
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota n. 47341/2024 avente ad oggetto "l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione".
1. CANDIDATI
Tale Nota disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera c), del d.lgs. 62/2017, per i candidati interni costituisce requisito di ammissione all’esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (di seguito PCTO). Secondo quanto previsto dall’art. 14, co. 3, del d.lgs. 62/2017, e dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, in corso di registrazione presso gli organi di controllo e che a ogni buon fine si allega, costituisce requisito di ammissione all’esame anche lo svolgimento dei PCTO e/o di attività assimilabili ai PCTO.
1.A Candidati interni
1.A.a Studenti dell’ultima classe (termine presentazione domande: 30 dicembre 2024)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come integrato dall’art. 1, co. 1, lettera c), della l. 1 ottobre 2024, n. 150, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione e del merito e le Regioni o Province autonome.
1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2025)
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
1.B Candidati esterni (presentazione domande: 26 novembre 2024 – 30 dicembre 2024)
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2025.
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2025.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d. lgs. 62/2017, e dell’art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento dei PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall’art. 21 del medesimo d.m.
Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato. Ai sensi dell’art. 6 del citato d.m. 226/2024 i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO.
I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti sono documentati allegando: -il Patto formativo individuale sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo; -l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte; -eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione. Nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, la dichiarazione e l’idonea documentazione sono predisposte dal responsabile della struttura ospitante. Ai sensi dell’ art. 6, co. 4, del citato d.m. 226/2024, dalle suddette dichiarazioni e documentazioni devono emergere la tipologia dell’attività effettuata, l’arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell’esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l’attività.
Per le attività assimilabili svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del d.P.R. 445/2000. È possibile integrare la dichiarazione presentata all’atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2025, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2025, direttamente all’istituzione scolastica cui i candidati esterni sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.
I candidati esterni all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.
Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
nell’ambito dei corsi quadriennali;
nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);
nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione e del merito e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all’esame di Stato e non lo abbiano superato; l’ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell’esame preliminare. Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l’esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso del vigente ordinamento si differenzi dall’articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)” che caratterizzano il percorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME
2.A Modalità
I candidati interni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.
I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 26 novembre 2024, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
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di VALENTINA TROPEA
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